È stato adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici (articolo 1, comma 10, lettera z), DPCM 14 gennaio 2021), validato dal Comitato-tecnico scientifico presso il Dipartimento della protezione civile.
Il Protocollo si rivolge ai soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure concorsuali, quali ad esempio le amministrazioni titolari delle procedure concorsuali, le commissioni esaminatrici, il personale di vigilanza, i candidati e agli altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei concorsi.
Oltre alle misure igienico sanitarie da adottare per l’organizzazione dei concorsi, sono previste specifiche indicazioni in merito ai requisiti delle aree concorsuali, ai requisiti dimensionali delle aule concorso (organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati) e per lo svolgimento della prova.
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Art. 1, comma 10, lett. z), DPCM 14 gennaio 2021
10. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.