Brevissima…
Secondo il nuovo codice del 2023, il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura, ma non potrebbe sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione di gara. Se del caso, potrebbe soltanto chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione, fermo restando il potere di intervento sostitutivo del RUP soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea.
Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 maggio 2024, n. 4435 – Pres. Caringella, Est. Santini
v. anche Consiglio di Stato, sentenza 7 dicembre 2023, n. 10629
Normativa di riferimento
D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 – nuovo codice dei contratti pubblici