Secondo la V sezione del Consiglio di Stato, al lavoratore assunto a tempo determinato, che non abbia potuto godere delle ferie per fatto del datore di lavoro o per forza maggiore, spetta la relativa indennità, a condizione che esso fornisca la pertinente prova.
Nel dettaglio, secondo i giudici di Palazzo Spada “Considerato il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 della Costituzione, la loro mancata fruizione deve infatti ritenersi, in mancanza di prova certa circa la sussistenza di una causa non imputabile al lavoratore, conseguenza di una scelta dell’interessato, che impedisce il riconoscimento della richiesta sostituzione con la relativa indennità (Consiglio di Stato, sez. III, 12 febbraio 2013 n. 838)”.
In questo senso non rileverebbe nemmeno la mancata contestazione della circostanza da parte dell’Amministrazione, “atteso che, secondo i criteri generali, l’onere probatorio si ripartisce esclusivamente con riferimento alla posizione processuale, sicché esso resta a carico, rispettivamente, di chi vuole far valere un diritto, ovvero di chi ne contesti l’esistenza, l’estinzione o la modifica, senza nemmeno che a tale difetto di prova possa supplire la valutazione equitativa del giudice”.
Consiglio di Stato, V sezione, sentenza n. 4930 del 2 ottobre 2014, Presidente Pajno – estensore Amicuzzi