A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici previsti dall’art. 12, commi 12-bis e 12-quater del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di eta’ anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unita.
Così prevede il decreto 16 dicembre 2014 emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita“, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014.