Brevissima …

Con parere del 2 ottobre 2024, il Dipartimento per gli affari interno e territoriali del Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art.1, co. 137, della legge n. 56/2014, sulla cd “parità di genere” nella composizione della Giunta comunale.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Dipartimento, è stato sottolineato, in particolare, che “… l’ente correttamente, in relazione alle elezioni del giugno 2022, ha considerato una popolazione superiore a 3.000 abitanti, in quanto tale dato ufficiale era quello risultante dal d.P.R. del 6 novembre 2012, pubblicato in G.U. n. 294/2012, dato che non è più attuale in quanto a seguito del censimento del 2021, il cui dato ufficiale risulta dal d.P.R. del 20 gennaio 2023, pubblicato in G.U. n. 53/2023, il numero degli abitanti è inferiore a 3.000. Premesso che il principio della parità di genere nelle giunte deve essere garantito anche nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, si ritiene, relativamente al parere richiesto, che la disposizione recata dal comma 137 dell’art. 1 della legge n. 56/2014 vada applicata alla giunta del Comune … per tutta la durata della consiliatura se si considera che il numero dei componenti del consiglio e della giunta, parametrato al dato della popolazione residente al momento delle elezioni amministrative, risulta cristallizzato a tale momento”.

DAIT Parere del 2 ottobre 2024– 


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