Brevissima…
Sono incostituzionali le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013 che non consentono di conferire l’incarico di amministratore di società partecipate a coloro che abbiano già ricoperto, nell’anno precedente, incarichi analoghi.
Questo è quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 98/2024.
Questo divieto, infatti, è in contrasto con quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e con l’articolo 76 della Costituzione, secondo cui è vietato al Governo di introdurre limitazioni non previste dal legislatore delegante.
La Corte precisa che la legge di delega ha circoscritto la non conferibilità degli incarichi amministrativi di vertice solo ai casi in cui il soggetto abbia svolto, nell’anno precedente, incarichi di natura politica. Tali non sono gli incarichi di amministratore di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, che la legge di delega non ha incluso tra le posizioni di provenienza ostative.
I giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 erano stati promossi dal TAR per il Lazio, sezione prima-quater, con una ordinanza del 26 gennaio 2023 e con tre ordinanze del 27 gennaio 2023, iscritte rispettivamente ai numeri 58, 59, 60 e 61 del registro ordinanze 2023 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2023.
Corte Costituzionale, sentenza 5 marzo – 4 giugno 2024 n. 98 Pres. Augusto Antonio Barbera, Rel. Maria Rosaria San Giorgio.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190″.
L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”