Il Consiglio di Stato, con la sentenza 8 agosto 2014, n. 4255, chiarisce che nel caso d’informative prefettizie relative ad infiltrazioni mafiose, da acquisire per la stipulazione di contratti pubblici, non occorre adottare la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto trattasi di accertamenti fondati su provvedimenti giudiziari ovvero sull’esito di indagini di polizia sottratto alla disciplina prevista dalla l. n. 241/1990, sia per ragioni di segretezza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2001 n. 4724; 29 ottobre 2004, n. 7047; 8 giugno 2010, n. 3635) sia per la natura dell’accertamento, basato su elementi di natura indiziaria (cfr. Consiglio di Stato, Sez.VI, 7 novembre 2006, n. 6555).
Le informazioni del Prefetto che, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994, costituiscono condizione per la stipulazione di contratti con la p.a., non devono provare l’intervenuta infiltrazione, essendo questo un quid pluris non richiesto, ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza.
Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2012, n. 4708; sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5753; sez. V, 11 marzo 2005, n. 1039; sez. IV, 4 maggio 2004, n. 2783; sez. VI, 29 ottobre 2004, n. 7047):
a) la normativa di settore privilegia una concezione della pericolosità in senso oggettivo, che prescinde dall’individuazione di responsabilità di rilevanza penale;
b) in base all’art. 4 del del d. lgs. n. 490 del 1994, come integrato dal comma 7, lettera c), del d.P.R. n. 252 del 1998, le situazioni rilevanti ai fini del rilievo della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa sono meno rigorose di quelle di cui all’art. 10 della l. n.575/1965 e la relativa informativa è espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, a prescindere da rilevanze probatorie tipiche del diritto penale;
c) l’azione mafiosa può, infatti, consistere non solo nel compimento di reati, ma anche nell’esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione di tipo mafioso;
d) l’informativa non presuppone alcuna prova inconfutabile dell’intervenuta infiltrazione, ma basta la sussistenza di accertamenti fondati su oggettivi elementi;
e) nel quadro indiziario del provvedimento prefettizio assumono rilievo preponderante non prove, ma fattori induttivi di non manifesta infondatezza del giudizio prognostico del Prefetto, purché ragionevole e circostanziato;
f) il tentativo di infiltrazione mafiosa, anche se non può desumersi solo da puri indizi, sussiste in presenza di oggettivi e comprovati aspetti ambientali idonei a fondare una valutazione induttiva circa il rischio d’infiltrazione mafiosa.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 4255 del 8 agosto 2014; Presidente FF Vito Poli, Estensore Antonio Amicuzzi