Con circolare del 5 aprile u.s., il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha fornito chiarimenti interpretativi sull’articolo 1–septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e sull’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, in relazione al meccanismo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, da riconoscere alla imprese.
La circolare invita le principali stazioni appaltanti pubbliche (Rete Ferroviaria Italiana, ANAS, Autorità di sistema portuale, Provveditorati alle opere pubbliche, ecc.) a procedere il più tempestivamente possibile al pagamento alle imprese delle compensazioni sui contratti in essere dovute agli aumenti dei prezzi dei materiali verificatisi nel 2021.
In particolare, le stazioni appaltanti devono procedere ai pagamenti utilizzando le risorse proprie accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento o le altre risorse disponibili derivanti, ad esempio, dai ribassi d’asta, senza attendere la distribuzione del Fondo creato con il decreto-legge n. 121/2021, il quale interviene solo qualora le stazioni appaltanti non dispongano di risorse sufficienti.
La circolare sottolinea infine che il trasferimento delle risorse del Fondo alle stazioni appaltanti “non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti erogabili a valere sulle risorse proprie”.
Per approfondimenti: sito MIT