Nonostante gli annunci e le promesse solenni,  il Governo continua ad aumentare tasse e costo del lavoro, almeno per alcuni iscritti alla gestione separata INPS.

La legge di stabilità per il 2014 (L. 147 del 27 dic. 2013), infatti, eleva parzialmente, per il 2014 e il 2015, le aliquote del sistema contributivo relativo alla Gestione separata INPS, di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335, recante la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

Com’è noto, la riforma Fornero del 2012 ha disposto il progressivo aumento delle aliquote contributive applicabili agli iscritti alla suddetta Gestione (art. 2, c. 57, L.  n. 92 del 2012, come modificato dall’art. 46-bis del d.l. n. 83 del 2012).

Il suddetto incremento coinvolge: (a) i soggetti non iscritti ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati (b) coloro che siano iscritti ad altra gestione o pensionati.

Iscritti ad altre forme di previdenza e i pensionati – Per lavoratori autonomi,  titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e  incaricati alla vendita a domicilio, la legge di stabilità,  in particolare, prevede l’accelerazione del graduale innalzamento dell’aliquota contributiva della Gestione Separata, previsto dall’art. 2, c. 57,  della riforma Fornero, in ragione dell’1% nel 2014 e dell’1,5% nel 2015  (art. 1, c. 491, L. 147/2012, che modifica l’art. 1, c. 79 secondo periodo, della L.  n. 247 del 2007).

A seguito della modifica, le aliquote restano fissate come segue:

– per il 2014, al 22% (precedente aliquota 21%);

– per il 2015, al 23,5% (precedente aliquota 22%);

– per il 2016, al 24% (stessa aliquota prima delle modifiche).

Iscritti alla Gestione separata – Per questi soggetti, la legge di stabilità esenta dall’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva per il 2014 i soli lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA.

L’aliquota contributiva relativa al 2014 verrà applicata nelle misure seguenti:
– 28% per non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non pensionati;

– 27% per titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria enon pensionati.

A detta aliquota occorre aggiungere il contributo assistenziale dello 0,72%, per indennità di maternità e paternità, assegni per il nucleo familiare, indennità di malattia (con o senza ricovero ospedaliero) e trattamento economico per congedo parentale.

Artigiani e commercianti – Nessuna modifica ulteriore rispetto a quelle già stabilite dalla L. 92 del 2012 è apportata al sistema contributivo relativo alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti, già oggetto di un progressivo aumento di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% nel 2018; conseguentemente, per l’anno 2014, si passa dal 21,75% al 22,20% (quest’ultima aliquota è ulteriormente aumentata di un punto percentuale in caso di redditi eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile e fino al raggiungimento del massimale).

Commercianti – Per i soli iscritti alla Gestione commercianti, alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale va sommato il contributo aggiuntivo dello 0,09%, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

 


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