Pubblichiamo il testo del disegno di legge A.C. n. 1865 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, già approvato dal Senato il 29 novembre 2013 e ora all’esame della Camera.

Fra le diverse diposizioni d’interesse degli enti locali, segnaliamo:

comma 50: esclude dal patto di stabiità, nel limite del 45% per il 2014 e per intero per i due successivi esercizi,  i pagamenti per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

comma 56: affida alle province, fino all’emanazione di un apposito decreto ministeriale, l’esercizio delle fuznioni della  cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

comma 135, lett. c): consente alle province, per assicurare il funzionamento dei servizi all’impiego, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per l’attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare in tale ambito;

comma 166: esclude dal patto le risorse finanziarie trasferite (220 mln di euro) alle regioni per la  realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione;

–  comma 205: prevede il commissariamento delle amministrazioni provinciale in caso di scadenza naturale o anticipata del mandato dal 1° gennaio al 30 giugno 2014;

comma 329: fissa gi obiettivi del patto di stabilità per le regioni;

commi 341 : prevede la possibilità di cessione dalle regioni ordinarie a quelle a statuto speciale e viceversa, di spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno;

comma 346: stabilisce il  concorso di ciascuna regione alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare (importo complessivo di 560 milioni di euro), con possibilità di modifica, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

comma 355: rinvia all’art. 156, comma 1, del TUEL n. 267 del 2000 per le modalità di determinazione della popolazione ai fini  dell’assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni (sette classi demografiche); per nessun comune potrà realizzarsi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009;

commi 357 e 366:  prevede l’alleggerimento del patto di stabilità dei comuni e delle province per consentire il pagamento di debiti in conto capitale;

comma 369: introduce una specifica ipotesi di responsabilità erariale per i responsabili dei servizi che non hanno richiesto, ai fini del pagamento dei debiti,  gli spazi finanziari o non hanno effettuato pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi;

commi 371 – 381: introducono una nuova disciplina per le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche locali indcate nell’elenco Istat di cui all’art. 1, comm 3, della legge n. 196 del 2009, con contestuale abrogazioni delle norme sulla dismissione delle società strumentali  e sul divieto degli enti locali di costituire nuovi organismi o enti (artt. 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell’articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell’articolo 9 del d.l. n. 95 del 2012) e sulla dismissione delle società nei comuni con meno di 30.000 ab  e fra 30.000 e 50.000 ab. (comma 32 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78);


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