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Il 23 ottobre 2022 entrerà in vigore il decreto del Ministero della Giustizia che aggiorna i parametri per la determinazione del compenso per le prestazioni professionali rese degli avvocati.

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decreto n. 147/2022

decreto n. 55/2014

legge n. 247/2012

Il 23 ottobre prossimo entrerà in vigore il decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 236 dell’8 ottobre 2022.

Il decreto innova la materia modificando il preesistente regolamento approvato con il decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014. 

Il decreto n. 147/2022 prevede l’adeguamento al costo della vita dei valori parametrici da utilizzare nel calcolo del compenso da liquidare agli avvocati, contenuti nella tabelle allegate allo stesso decreto, adeguamento determinato rispetto ai valori del decreto n. 55/2014.

Il decreto aggiorna, inoltre, in modo significativo, alcune disposizioni per la determinazione dei compensi, inserendo anche nuove voci finora non regolamentate dal precedente decreto oggetto di modifica. Tra le novità, sono stati previsti incentivi per chi concilia, penalità sui compensi per liti temerarie, nuove tabelle per le procedure concorsuali, quantificazione della tariffa oraria, rivisitazione delle tariffe per giudizi penali e amministrativi.

Le nuove disposizioni si applicheranno alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, cioè dopo il 23 ottobre 2022.

Non cambia, invece, l’ambito applicativo del regolamento che riguarda, per le prestazioni professionali, i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando, anche in caso di determinazione contrattuale del compenso, la disciplina del rimborso spese contenuta nell’articolo 2 dello stesso regolamento.

In sostanza, i parametri forensi non vincolano né l’avvocato né il cliente. Le tabelle parametriche si applicano, infatti, nei casi in cui il cliente e l’avvocato non hanno convenuto, in forma scritta, la misura del compenso, e nei casi di liquidazione giudiziale.

Le novità principali

Adeguamento valori dei parametri al costo della vitaCome si è detto, il Regolamento incrementa i valori parametrici al costo della vita, rispetto a quelli del decreto n. 55/2014.

Minore discrezionalità e maggiore chiarezza – E’ stato ridotto il margine di discrezionalità nella liquidazione dei compensi. In ogni disposizione è stato infatti eliminato l’inciso “di regola”. Questo consentirà un’uniforme applicazione dei parametri su tutto il territorio nazionale superando le inevitabili disparità di trattamento che prima erano possibili.

E stata prevista un’unica percentuale del 50% per regolare aumenti e diminuzioni dei valori medi parametrici. All’articolo 4, Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”, del Capo II, “Disposizioni concernenti l’attivita’ giudiziale, al comma 1, del decreto n. 55/2014, viene così riformulato l’ultimo periodo “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.” (prima potevano essere aumentati fino all’80 per cento e, per la fase istruttoria, l’aumento era di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento). Analoga modifica è stata apportata all’articolo 12, Parametri generali per la determinazione dei compensi”, del Capo III, “Disposizioni concernenti l’attività penale”.

Conciliazione e transazione della lite – Sono stati previsti incentivi per la soluzione conciliativa delle controversie in sede stragiudiziale. All’articolo 4 sopra richiamato, comma 6, nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto (prima la liquidazione del compenso era di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale).

Mediazione e negoziazione assistita All’articolo 20 del Regolamento n. 55/2014, Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali”, al comma 1-bis, è stato aggiunto il seguente periodo “Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento”.

Compenso per la tariffa orariaPer la determinazione del compenso, la legge n. 247/2012, articolo 13, comma 3, prevede che avvocato e cliente possono pattuire un compenso orario (“La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo …”)Le tabelle parametriche del decreto n. 55/2014 e di quelli precedenti non prevedevano alcuna quantificazione del compenso orario. Il decreto n. 147/2022 introduce il compenso orario e lo quantifica in una forbice di valori compresa tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, da determinarsi, comunque, tra le parti in base alla loro autonomia negoziale.

Parametri per i giudizi amministrativi – Per i giudizi amministrativi il decreto n. 147/2022 introduce nuove regole sui compensi per le attività di difesa e assistenza nei giudizi amministrativi. In materia di contratti pubblici, viene introdotta la previsione che l’utile effettivo e i profitti attesi in relazione all’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato, si intendono di regola, al fine di individuare il valore della controversia per l’applicazione dei parametri, non inferiori al 10% del valore dell’importo dell’appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.

Giudizi in CassazioneIn considerazione della lunga durata dei giudizi in Cassazione, viene riconosciuta la necessità di adeguare gli scritti difensivi per adeguarli all’evoluzione avvenuta nella specifica materia prevedendo che il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento quando è depositata memoria ai sensi dell’articolo 378 del codice di procedura civile.

Procedure concorsuali e nuove tabelle parametriche Viene introdotta una nuova tabella con i parametri vigenti per la difesa e l’assistenza nelle procedure concorsuali (tabella 20 bis).

Avvocato curatore del minore e criteri di liquidazione del compenso – Nel colmare la lacuna parametrica in materia, è stato previsto che per le attività difensive svolte dall’avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato tenendo conto delle tabelle parametriche relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.

Processo penale e nuovi parametriNel penale vengono modificati i parametri di riferimento. Per le indagini difensive i compensi previsti dalla tabella parametrica sono aumentati del 20% quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti.

Responsabilità processuale e inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda Al fine di ridurre i carichi giudiziari evitando la proposizione di cause introdotte con mala fede o colpa grave, il decreto dispone che, in caso di responsabilità processuale ex articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all’avvocato soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d’inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.


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