Con la circolare del 4 gennaio 2022 inviata a tutti i prefetti, il Viminale ha richiamato, ai fini delle attività di controllo, le disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che estendono il campo di applicazione della certificazione verde “rafforzata”.

In particolare, a decorrere dal prossimo 10 gennaio e sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) il possesso del green pass “rafforzato” diviene obbligatorio per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Inoltre, il possesso della certificazione verde “rafforzata”, sempre a decorrere dal 10 gennaio prossimo, sarà necessario per accedere o utilizzare i seguenti servizi o attività:

  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Le disposizioni che hanno assoggettato lo svolgimento delle attività al possesso del green-pass “rafforzato” in luogo del certificato verde base, non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Ruggero Tieghi


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