Con comunicazione del 7 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate ha definito le “Modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Ricordiamo che possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
Il domicilio digitale speciale eletto viene utilizzato dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 1, lettera d), del dPR n. 600/1973, a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio. Il domicilio digitale speciale eletto è utilizzato anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell’articolo 26, secondo comma, del dPR n. 602/1973, e per l’invio delle comunicazioni e degli atti ai sensi dell’articolo 26-bis del medesimo decreto, relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.