Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto è stato pubblicato il decreto legge 14 agosto, 2020, n.103, recante “Modalita’ operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020″.
In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, il decreto prevede per le consultazioni 2020, che:
- l’elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, deve provvedere ad inserirla personalmente nell’urn;
- nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-1 sono costituite sezioni elettorali ospedaliere, abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori per il tramite di seggi speciali e dei ricoverati presso reparti COVID- 19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
- in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco può nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unita’ speciali di continuita’ assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell’autorita’ competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune; gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza; a tal fine tali elettori devono far pervenire apposita richiesta al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti.