Il 3 ottobre u.s. la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate ha enunciato il principio di diritto n. 17 in tema di “Prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto – momento di emissione della fattura”.
L’Agenzia ha chiarito che, nell’ambito di un contratto di appalto, è ammissibile che il momento di emissione della fattura sia stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, emissione in data successiva alla verifica ed accettazione della prestazione), purché detto termine sia antecedente al pagamento del corrispettivo.
Laddove la fattura nei confronti della P.A. sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del dpr n. 633/1972 (cd decreto IVA), occorre tenere presente che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto n. 55/2013, «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».
Ai fini dell’emissione non rileva, dunque, l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della P.A.
A ciò va aggiunto che la nuova lettera g-ter) dell’articolo 1, comma 213, della legge n. 244/2007, al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (si V. decreto del 24 agosto 2020, n. 132) l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.