Secondo la Corte di Cassazione, l’acquisto di un computer non implica l’obbligo di accettare il sistema operativo preinstallato su di esso, né determina lo scioglimento del contratto di compravendita del pc se l’acquirente rifiuta le condizioni d’uso del software.
Infatti, secondo i giudici della Suprema Corte, non sussiste un’ipotesi di collegamento negoziale tra i contratti di compravendita di un “notebook” e di una licenza d’uso di sistema operativo, non essendo gli stessi diretti a realizzare uno scopo pratico unitario, sicché, ove l’acquirente esprima – all’avvio del computer – una manifestazione negativa di volontà all’uso di detto sistema, essa è destinata a ripercuotersi esclusivamente nel contratto in cui è stata manifestata, non comportando lo scioglimento dell’intera operazione.
Il diritto al rimborso del software deriva non già dall’esercizio di un recesso “parziale” ma, con la presa in consegna del bene e con il suo pagamento integrale, dall’esecuzione anticipata di un contratto poi non concluso.
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 19161 del 11 settembre 2014 – Presidente A. Amatucci, Estensore R. Vivaldi