IN POCHE PAROLE …
Il nuovo regolamento per l’utilizzo della piattaforma per la notificazione degli atti della P.A. in forma digitale
E’ in vigore dal 21 giugno scorso il Regolamento sulla disciplina della piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 402, della legge di bilancio 2020 , come modificato dal decreto “Semplificazione 1” del 2020 e dal decreto “Semplificazione 2” del 2021.
Le richiamate disposizioni prevedono che la Presidenza del Consiglio dei ministri sviluppi una piattaforma digitale per le notifiche, al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.
Il regolamento
Il decret0 n. 58/2022 disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le notifiche.
Si compone di 17 articoli ed è entrato in vigore lo scorso 21 giugno.
I c.d. “mittenti”
Ai fini del regolamento per mittenti s’intendono le pubbliche amministrazioni (ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001), gli agenti delle riscossione e gli altri soggetti iscritti all’albo limitatamente alle attività affidate, previa adesione alla piattaforma
I “mittenti” devono rendere disponibile il documento oggetto di notifica sulla piattaforma, nel rispetto delle norme dettate dal Codice dell’amministrazione digitale e dalle relative Linee Guida, secondo le istruzioni tecniche predisposte dal gestore della piattaforma e individuate nel manuale operativo.
Il gestore della piattaforma
Se il documento e la sua modalità di messa a disposizione sono conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma attribuisce un codice IUN (Identificativo Univoco Notifica); in caso di difformità, comunica al mittente l’impossibilità di procedere alla notificazione ed elimina automaticamente i documenti caricati.
Il gestore della piattaforma esegue la notificazione presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario. In mancanza del predetto domicilio ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, il gestore esegue la notificazione presso il domicilio digitale speciale del destinatario. Se neanche quest’ultimo risulta eletto ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, la spedizione digitale viene eseguita presso il domicilio digitale generale del destinatario rilevato al momento dell’invio.
Nei casi in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, non validi o non attivi, anche a seguito del secondo tentativo di consegna, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio, con cui vengono indicate le ragioni della mancata consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e le modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione.
Il gestore della piattaforma, inoltre, da’ notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.
Il sistema deve consentire al destinatario, o alla persona delegata, che accede alla piattaforma di reperire, consultare e acquisire i documenti informatici oggetto di notificazione.
Il gestore della piattaforma rilascia, con valore legale opponibile ai terzi, un documento con le attestazioni relative agli esiti della notifica.
Gli atti oggetto di notificazione restano disponibili sulla piattaforma per centoventi giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario
Responsabilità
Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti rimangono responsabili del contenuto degli atti notificati tramite la piattaforma, nonché delle informazioni fornite al gestore della stessa.
Il gestore della piattaforma è responsabile del corretto funzionamento del servizio di notificazione tramite la piattaforma e delle attività direttamente effettuate, fatte salve le responsabilità dell’operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza.
Tutela privacy
I mittenti sono titolari del trattamento dei dati utilizzati per l’invio al gestore della piattaforma degli atti da notificare, nonché per la trasmissione e conservazione degli stessi. Mentre il gestore della piattaforma è titolare del trattamento dei dati necessari all’accesso alla piattaforma a mezzo SPID o CIE da parte dei destinatari, dei dati necessari per l’adesione e l’accesso dei mittenti, e di ogni altro dato inerente alla gestione di ogni attività strumentale all’utilizzo della piattaforma stessa, compresa l’acquisizione dei domicili digitali delle persone fisiche.