IN POCHE PAROLE …
Dal prossimo 4 novembre entrerà in vigore il Regolamento del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.
decreto ministeriale n. 152/2022
decreto legislativo n. 152/2006
Il nuovo Regolamento del Ministero della Transizione Ecologica n. 152/2022 stabilisce i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, che disciplina la “Cessazione della qualifica di rifiuto”.
Il decreto ministeriale individua i rifiuti interessati; i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto; gli scopi specifici di utilizzabilità e gli obblighi documentali.
Per la produzione di “aggregato recuperato” (cioè i rifiuti che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo sopra richiamato e delle disposizioni del nuovo Regolamento), sono utilizzabili i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e i rifiuti inerti non pericolosi di originale minerale elencati nella tabella 1 allegata al Regolamento.
I “rifiuti inerti” sono “i rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi”.
In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva, cioè a quella strategia di demolizione che separa i rifiuti per frazioni omogenee orientata verso il riciclo dei materiali.
In ogni caso, non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
La tipologia dei rifiuti – I rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato sono elencati, con i relativi codici EER dell’elenco europeo dei rifiuti, nella tabella contenuta nell’allegato 1 del Regolamento.
Tra i rifiuti ammessi si rinvengono, tra gli altri, i seguenti: 170101, cemento; 170102, mattoni; 170103, mattonelle e ceramiche; 170107, miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, non contenenti sostanze pericolose; 170302, miscele bituminose non contenenti catrame di carbone; 170504, terra e rocce, non contenenti sostanze pericolose; 170508, pietrisco per massicciate ferroviarie, non contenente sostanze pericolose; 170904, rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, non contenenti mercurio né PCB (PoliCloroBifenili) o altre sostanze pericolose.
I criteri – I rifiuti ammissibili cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se quest’ultimo è conforme ai criteri indicati nell’allegato 1 del Regolamento, che disciplina le verifiche a cui devono essere sottoposti i rifiuti; il processo di lavorazione minimo e il deposito presso il produttore; i requisiti di qualità dell’aggregato recuperato e le norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato.
L’utilizzo – L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopo specifici elencati nell’allegato 2 dello stesso Regolamento (es. corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile; sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici).
Le responsabilità – Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è, invece, attestato dal produttore di aggregato recuperato.
Le finalità – Il provvedimento è stato emanato nell’ambito della formula europea End of waste, prevista dalla direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti. Si riferisce cioè ad un processo di recupero eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. Tale direttiva pone come priorità delle modalità di gestione dei rifiuti la prevenzione e, subito dopo, la preparazione per il riutilizzo. L’articolo 4 della direttiva prevede, infatti, la seguente gerarchia quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e e) smaltimento.
L‘articolo 11 della stessa direttiva prevede, tra l’altro, che gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali.
In quest’ottica interviene il nuovo Regolamento. Come si legge nelle sue premesse, esso è adottato in considerazione del fatto che esiste un mercato per l’aggregato recuperato, che viene utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile in sostituzione della materia prima naturale e che possiede un effettivo valore economico e del fatto che dall’istruttoria effettuata è emerso che l’aggregato recuperato non comporta impatti complessivi negativi sulla salute umana o sull’ambiente.
Il monitoraggio – Il provvedimento prevede una fase di monitoraggio nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto, ad esito del quale il Ministero valuterà l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.