IN POCHE PAROLE…

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per gli appalti di importo inferiore alle soglie europee.

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CIRCOLARE 20 novembre 2023, n. 298 

Il Ministero è intervenuto, con la circolare n. 298 del 20 novembre scorso (GU n. 274 del 23 novembre 2023), sul tema degli appalti di importo inferiore alle soglie europee, disciplinati nella Parte I del Libro II del nuovo Codice dei Contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (articoli da 48 a 55), richiamando, in particolare, l’attenzione sui principi e le regole della normativa di settore dell’Unione europea.

Di seguito, si riporta il testo della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 20 novembre 2023, n. 298.

 

Procedure per l’affidamento ex art.  50 del d.lgs.  n.  36/2023 – Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla portata normativa delle disposizioni di cui all’art.  50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36, recante il «Codice dei contratti pubblici», che disciplinano le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie definite dall’art. 14 del medesimo decreto.

In particolare, l’art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 62 (in materia di aggregazioni e centralizzazione  delle  committenze)  e 63 (in materia di centralizzazione delle stazioni appaltanti e  delle centrali  di  committenza),   le   stazioni   appaltanti   «procedono all’affidamento dei contratti  di  lavori,  servizi  e  forniture  di importo inferiore alle soglie di cui  all’art.  14  con  le  seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo  inferiore  a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori  economici, assicurando che siano scelti  soggetti  in  possesso  di  documentate esperienze  pregresse   idonee   all’esecuzione   delle   prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti  in  elenchi  o  albi istituiti dalla  stazione  appaltante;  b)  affidamento  diretto  dei servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria   e architettura e l’attività di progettazione, di importo  inferiore  a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori  economici, assicurando che siano scelti  soggetti  in  possesso  di  documentate esperienze  pregresse   idonee   all’esecuzione   delle   prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in  elenchi  o  albi istituiti dalla stazione appaltante;  c)  procedura  negoziata  senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in  base  a  indagini  di  mercato  o  tramite elenchi di operatori economici,  per  i  lavori  di  importo  pari  o superiore a 150.000  euro  e  inferiore  a  1  milione  di  euro;  d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici,  per  lavori  di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino  alle  soglie  di cui all’art. 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV  del  presente  Libro;  e) procedura negoziata  senza  bando,  previa  consultazione  di  almeno cinque operatori economici, ove esistenti,  individuati  in  base  ad indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici,  per l’affidamento di servizi e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di  importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie  di  cui  all’art. 14».

Attraverso tali disposizioni, il  nuovo  Codice  dei   contratti pubblici ha inteso, in continuità con le semplificazioni  introdotte dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto  delle  quali  possono  essere  utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le  esigenze  di  celerità  e semplificazione  nella  selezione  dell’operatore  economico,   fermi restando i principi fondamentali del Codice.

Queste disposizioni costituiscono applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività.  Tale principio costituisce peraltro attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia   ed   economicità.   Esso   è   perseguito nell’interesse della comunità e per il   raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

Al contempo, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Pertanto, va ribadito che l’art.  48,  comma  1, del  Codice,  sulla  disciplina  comune  applicabile   ai   contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio  del  risultato  tutti  i principi contenuti nel titolo I della Parte I  del  Primo  Libro  del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso  al mercato degli  operatori  economici  nel  rispetto  dei  principi  di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia,  che valorizza  l’iniziativa  e  l’autonomia  decisionale  dei  funzionari pubblici.

Tale richiamo conferma che le procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza.

In considerazione di quanto esposto, si ribadisce che le disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a  prevedere   la   possibilità   per   le   amministrazioni aggiudicatrici  di  applicare  procedure  aperte  o  ristrette,  come disposto dalla direttiva 2014/24/UE.

La presente circolare reca indirizzi interpretativi condivisi con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per  gli affari giuridici e legislativi.”

 


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