L’Autorità Nazionale Anticorruzione formula 3 nuovi “orientamenti” in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico:

– “Con riferimento agli incarichi di presidente o amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, provinciale o comunale, il divieto di cui all’art. 7, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013, opera soltanto nell’ipotesi di incarico conferito presso un ente di diritto privato in controllo pubblico diverso, mentre non impedisce la conferma dell’incarico presso il medesimo ente” (orientamento n. 8);

– “Sussiste l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 11, co. 3, lett. c), d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico di Segretario generale di un comune con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e la carica di componente di una propria istituzione comunale, in quanto tale entità è da equiparare a un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte del comune” (orientamento n. 9);

– “Per le ipotesi di cumulo della carica politica e dell’incarico amministrativo sorto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013, trova applicazione quanto previsto dall’art. 29 ter del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, ai sensi del quale “[…] gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti”. Parimenti, le ipotesi di inconferibilità previste dal citato d.lgs. n. 39/2013 non operano fino alla scadenza del preesistente incarico amministrativo(orientamento n. 10).


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