IN POCHE PAROLE

 E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 la Legge n. 214/2023, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge per la concorrenza del 2022, ma ha inviato ai presidenti delle Camere e alla presidente del Consiglio Meloni una lettera di osservazioni nella quale sottolinea “i profili di contrasto con il diritto europeoʼ della legge e rileva come siano ʼindispensabili, a breve, ulteriori iniziative di governo e Parlamento”.

Legge  30 dicembre 2023, n. 214 

La Legge, di complessivi 22 articoli, è suddivisa in 6 Capi, dedicati a: Capo I <Misure in materia di energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni>; Capo II <Misure in materia di commercio al dettaglio>;  Capo III <Misure in favore dei consumatori e in materia di prodotti alimentarI>; Capo IV <Misure in materia farmaceutica>; Capo VI <Ulteriori disposizioni).


LA NOTA ANCI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

“… Il Capo II contiene rilevanti misure in materia di commercio al dettaglio.

In particolare, l’articolo 11 contiene disposizioni concernenti le Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, definendo un quadro di regole transitorio e a regime. L’articolo 11, inoltre, interviene in materia di occupazioni di suolo pubblico.

L’articolo 12 invece reca Semplificazioni in materia di attività commerciali, dettando disposizioni in materia di vendite straordinarie e disposizioni in materia di attività commerciali e artigiane nei centri urbani.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Articolo 11

  • Concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

Procedure selettive (c. 1 e 2): a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida tengono conto dei seguenti criteri:

  1. a) prevedere, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, a tenere conto della professionalità e dell’esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
  2. b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della micro-impresa di cui al Decreto Ministero Attività Produttive 18 aprile 2005;
  3. c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell’ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

Ricognizione annuale (c.3): Le amministrazioni competenti compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicono procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge (c.4):

Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell’articolo 181, c. 4-bis e 4-ter, del DL n. 34/2020.

Procedimenti di rinnovo ex art. 181 DL n. 34/2020 non ancora conclusi (c. 5): I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all’articolo 181, commi 4-bis del DL 34/2020, ossia quelli che all’entrata in vigore della legge citata erano in scadenza al 31 dicembre 2020, e che al momento di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l’eventuale inerzia dei Comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui all’articolo citato e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Qualora l’amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell’avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90 in caso di successivo accertamento dell’originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

Concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo di cui all’art. 181, c.4 bis DL 34/2020 (c.6): Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo di cui all’art. 181, c.4 bis del DL 34/2020 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.

Abrogazioni (c. 7). Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

  1. a) La lettera f-bis) del c.1 dell’art. 7 del D.lgs. n. 59/2010 (esclusione delle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del D.lgs. n. 59/2010) e il comma 4 bis dell’art.16 del D.lgs n. 59/2010 (esclusione del commercio su aree pubbliche dalle disposizioni in materia di selezione tra diversi candidati;
  2. b) il comma 1181 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell’ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per se’ e per il proprio nucleo familiare);
  3. c) l’articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (esclusione del commercio su aree pubbliche dall’ambito di applicazione del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
  • Occupazioni suolo pubblico pubblici esercizi

Il comma 8 dell’articolo 11, modificando l’art. 40, comma 1, del DL n. 144/2022 proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2024, l’applicazione delle misure di semplificazione per i pubblici esercizi di cui all’articolo 9 ter, comma 5, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, salva disdetta dell’interessato.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2024, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI – Articolo 12

  • Vendite straordinarie

I commi 1 e 2 dell’articolo 12 intervengono direttamente sull’articolo 15 del D.lgs 114/1998, introducendo una serie di semplificazioni in materia di vendite straordinarie.

In particolare, il comma 1 modifica il comma 2 dell’art. 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevedendo che le vendite di liquidazione possono essere effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, anche a seguito di accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Sempre in materia di vendite straordinarie, il comma 2 introduce il comma 9 bis all’art. 15 del D lgs n. 114/1998 che prevede una serie di semplificazioni finalizzate a facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un’impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie promozionali o sottocosto.

Il nuovo comma 9 bis dell’art. 15 del D.lgs 114/1998 prevede infatti che in tal caso l’impresa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove l’esercente ha la sede legale dell’impresa, un’unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all’ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli

Sportelli unici di cui all’art. 3 dell’allegato al regolamento di cui al DPR 160/2010. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell’esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni.

  • Attività commerciali e artigiane nei centri urbani

Il comma 3, con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, introduce modifiche all’art. 3 del Dl n. 223/2006 recante Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e sostituisce il comma 2 dell’art. 31 del Dl n. 201/2011.

Pertanto, per effetto di tali modifiche, il nuovo comma 2 dell’articolo 31 del dl n. 201/2011 prevede che secondo la disciplina dell’Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche “commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs n. 42/2004 (art. 52 – Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali), possono prevedere, d’intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all’insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l’adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Relativamente all’entrata in vigore, la norma prevede che tali disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla loro data di entrata in vigore.

Il comma 4 inserisce un ulteriore principio di delega al comma 1 dell’articolo 27 recante Delega al  Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche della legge 5 agosto 2022, n. 118, (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Dopo la lettera l) è inserita la seguente:

« l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d’intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all’insediamento di determinate attività in talune aree o l’adozione di specifiche

misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.>>”


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