Brevissima…

Durante l’esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall’articolo 222 del D.Lgs. 36/2023, l’ANAC ha riscontrato situazioni di non uniformità nell’applicazione dell’istituto della cooptazione delle imprese, nell’ambito dei contratti nel settore dei beni culturali.

Come noto, se l’impresa cooptata si trova ad affrontare lavori in questo settore con un valore superiore a 150.000 euro, sarà necessario possedere la qualificazione SOA adeguata per la classifica e la categoria dei lavori da eseguire; se l’importo è inferiore, l’impresa deve invece soddisfare i requisiti previsti dal nuovo codice dei contratti (art. 68, co. 12).

Pertanto, l’Autorità ha deciso di offrire linee guida generali per orientare l’attività amministrativa delle stazioni appaltanti in questo settore.

Scrive ANAC: “La cooptazione è un istituto avente carattere eccezionale e derogatorio che consente al concorrente, singolo o in Raggruppamento temporaneo di imprese, che sia già in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, di raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.

E conclude dicendo: “Al fine di assicurare che i lavori sui beni culturali siano svolti da soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, volta a preservare il bene oggetto di intervento, nei termini prescritti dalla disciplina di riferimento, si richiamano le stazioni appaltanti, in sede di gara, ad una attenta verifica in ordine ai requisiti effettivamente posseduti dai concorrenti e dalle imprese cooptate, nel rispetto delle norme e dei principi sopra enucleati. La necessaria tutela dei beni culturali impone infatti un accertamento pregnante sull’effettiva capacità degli esecutori ad intervenire sugli stessi, al fine di garantire sempre la necessaria e specifica tutela prescritta dall’ordinamento”.


Per ulteriori informazioni: Comunicato del Presidente ANAC del 10 luglio 2024


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