Brevissima…
È illegittimo il regime legale di moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, previsto dal Decreto ministeriale, n 86, del 20 febbraio 2020.
Legittimato ad agire in giudizio, però, è solo la persona fisica dell’autotrasportatore, mentre l’Associazione di categoria è carente di potere rappresentativo.
Lo stabilisce il T.A.R Lazio, con la sentenza 27 marzo 2024, n. 6068:
Il potere rappresentativo delle associazioni di imprese è limitato ai soli soggetti che hanno liberamente deciso di iscriversi e, quindi, il requisito dell’omogeneità dell’interesse fatto valere in giudizio deve essere necessariamente apprezzato nell’ambito della sola base associativa e non, invece, tenendo conto dell’intera categoria degli operatori economici attivi nel settore economico di riferimento.
Sussiste, altresì, l’interesse ad agire del ricorrente persona fisica titolare impresa individuale esercente l’attività di noleggio con conducente, giacché pur possedendo un’autorizzazione che consente di svolgere l’attività di NCC, potrebbe nondimeno avere interesse ad un ampliamento della propria attività, anche differenziando ovvero potenziando l’offerta del servizio con il fine di raggiungere una utenza potenziale più ampia.
Il Collegio ritiene che il Ministero resistente, con l’adozione dell’impugnato decreto ministeriale n. 86 del 20 febbraio 2020, abbia illegittimamente sospeso l’operatività del Registro, dopo averlo istituito con il decreto ministeriale n. 4 del 19 febbraio 2020, atteso che, sul piano normativo, la normativa applicabile ratione materiale non ne subordinava l’efficacia all’adozione del decreto ministeriale relativo alle specifiche del foglio di servizio in formato elettronico previsto per lo svolgimento del servizio di NCC.
Così come non è configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica privata nel caso in cui l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda a ragioni di utilità sociale (cfr., ex plurimis, C. cost., sentt. nn. 150/2022 e 556/2015), è di contro configurabile una siffatta lesione quando tale libertà viene limitata per ragioni che esulano dal perseguimento dell’utilità sociale.”
TAR Lazio, sez. III, sentenza 27 marzo 2024, n. 6068 – Pres. G. Sapone – Est. L. Biffaro