Con parere del 22 aprile u.s., il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno si è espresso, come segue, sulla sostituzione del revisore assente per malattia:
Sintesi/Massima
In caso di assenza del revisore per prolungato periodo occorre procedere alla nomina di un altro soggetto in quanto non è prevista la figura del revisore supplente.
Testo
Un comune siciliano ha fatto richiesta in merito alle possibili alternative di fronte all’assenza prolungata per malattia del proprio revisore.
Si precisa che sarebbe opportuno che l’ente inviasse la richiesta di parere al proprio Assessorato regionale agli enti locali in quanto la Regione Sicilia ha normato autonomamente la disciplina dell’organo di revisione economico-finanziaria non recependo la normativa che disciplina l’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali gestito da questa Direzione centrale.
Le soluzioni prospettate dall’ente non sono contemplate nel testo unico, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e, di conseguenza, non essendo prevista nella norma la figura del revisore supplente, nella fattispecie non si ritiene possibile, come ventilato dall’ente, l’utilizzo temporaneo del revisore di un altro comune o di uno dei revisori estratti come riserva dall’elenco regionale. Al contrario, l’art. 235, comma 3, lettera c, del richiamato decreto prevede che il revisore cessi dall’incarico per “impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”.
Circa la disciplina dell’organo di revisione è evidente la volontà del legislatore di garantire la continuità dell’esercizio della funzione, poste le importanti funzioni attribuite allo stesso, in primis dall’art. 239. A tale riguardo, il richiamato articolo 235 al comma 1, fa espresso riferimento all’istituto della proroga degli organi amministrativi alla scadenza dell’incarico, mentre il comma 3, dello stesso articolo 235 alla lettera b) prevede che il revisore debba comunicare con un preavviso di almeno 45 giorni le dimissioni volontarie.
Appare utile rilevare come tale ultima disposizione sia stata introdotta nel 2014 (art. 19, comma 1 bis, lettera a, del decreto legge n. 66 del 2014) con l’evidente finalità di garantire la necessaria continuità dell’incarico in esame, a salvaguardia della piena funzionalità delle attività dell’ente locale. In tale prospettiva occorre interpretare l’ipotesi di cessazione dall’incarico, prevista dal richiamato comma 3, lettera c) dell’art. 235, con riferimento alla “impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”.
In particolare, il rinvio alla fonte regolamentare ai fini della definizione del periodo temporale al quale ancorare il concetto di “impossibilità” non può non tener conto dell’evoluzione normativa relativa all’ampliamento delle funzioni attribuite all’organo di revisione e alla connessa importanza acquisita dal revisore nell’ambito della gestione dell’ente locale. In ogni caso, quindi, anche nel caso in cui il regolamento comunale stabilisse un termine particolare, occorre contemperare il tutto con le esigenze di continuità dell’esercizio della funzione di revisore.
Tanto premesso, in base ad una interpretazione sistematica del quadro normativo vigente a parere di questo Ufficio è percorribile solo l’ipotesi di applicazione della cessazione dall’incarico prevista dal richiamato art. 235, comma 3, lettera c), per scongiurare ogni possibile danno o pregiudizio a carico dell’ente.