Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ribadiscono che la giurisdizione sull’azione di risarcimento dei danni promossa contro un dipendente di una società a partecipazione pubblica spetta al giudice ordinario.

Il caso deciso dalla Suprema Corte, con la sentenza 25 marzo 2013, n. 7374, riguarda un dipendente di una spa, interamente partecipata da un comune, condannato in primo e secondo grado dalla Corte dei conti a pagare alla società 90mila euro, corrispondenti all’ammanco di cassa riscontrato dal collegio sindacale.

Il dipendente ricorre in Cassazione sollevando il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

Secondo la Suprema corte: “Fondatamente il ricorrente (rinviato a giudizio in sede penale e destituito dall’impiego) basa la censura circa il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul principio enunciato da Cass., sez. un., n. 26806/2009, ribadito dalla giurisprudenza successiva, nel senso che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, quand’anche totalitaria, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti”.


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