Brevissima …
Il Governo ha approvato, nel corso della seduta del 23 dicembre 2024, in via definitiva, il decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici . Il testo, come si legge nel comunicato stampa del Governo, tiene conto dei pareri di Consiglio di Stato, Conferenza unificata e competenti Commissioni parlamentari.
E’ opportuno attendere la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale per valutare se gli interventi correttivi riusciranno nell’impresa di migliorare concretamente il sistema dei contratti pubblici, o, al contrario faranno emergere nuove criticità interpretative da risolvere in sede applicativa.
Il disegno di legge “correttivo” al codice del 2023, approvato in prima lettura dal Governo il 21 ottobre scorso, è stato approvato definitivamente dall’esecutivo il 23 dicembre, con l’obiettivo di rispettare l’impegno assunto dal Governo con l’UE all’atto della rinegoziazione del PNRR ratificato a dicembre dello scorso anno. Tempi decisamente stretti si sono resi indispensabili per i pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
Fra le modifiche introdotte da un corposo teso (circa 89 articoli), si segnalano, in attesa di conoscere il testo definitivo bollinato e pronto per la pubblicazione in Gazzetta:
- disciplina specifica dell’equo compenso per i professionisti: vengono introdotti criteri per evitare ribassi indiscriminati sulle sole spese, prevedendo per i servizi di ingegneria, architettura e altri di natura tecnica o intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro che solo il 35 per cento, calcolato secondo i parametri stabilite nell’allegato I.13 potrà essere assoggettato a ribasso, mentre il restante 65% sarà un prezzo fisso, con una competizione basata solo su criteri qualitativi; invece, per i contratti di importo inferiore a 140.000 euro, da assegnare mediante affidamento diretto e per i quali non è obbligatorio il criterio di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa, i compensi potranno essere ridotti fino al massimo del 20%;
- revisione delle regole per la revisione prezzi: per i lavori, la revisione si applica a variazioni del costo dell’opera superiori al 3% (e non più del 5%), dell’importo complessivo e nella misura del 90% (al posto dell’80%), del valore eccedente il 3%; per forniture e servizi, la soglia rimane al 5%, con una revisione dell’80% del valore eccedente tale variazione.
- modifiche in materia di tutela del lavoro: il correttivo cerca di conciliare l’esigenza di tutela dei lavoratori, che impone alle imprese di rispettare gli standard previsti dai contratti collettivi di lavoro, con l’impossibilità di obbligare le imprese a utilizzare un unico contratto collettivo, poiché esse possono applicare contratti diversi, con l’introduzione di un ulteriore allegato I.0 al codice dei contratti pubblici che stabilisce i criteri per individuare il contratto collettivo applicabile e per verificare l’equivalenza delle tutele offerte da contratti diversi. Si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali e territoriali firmati dalle stesse organizzazioni sindacali rappresentative, anche se con organizzazioni datoriali differenti, purché attinenti allo stesso sotto-settore e adeguati alla dimensione o natura giuridica dell’impresa. L’impresa partecipante deve presentare una dichiarazione di equivalenza nell’offerta, che sarà verificata prima dell’aggiudicazione del contratto.
Altre modifiche riguardano: la progettazione in BIM , ossia con l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, che dovrebbe essere efficace dal 1° gennaio 2025; più salvaguardie e incentivi per le PMI, con alcune riserve di partecipazione e di esecuzione; eliminazione del rating d’impresa; disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e quella sulla digitalizzazione delle procedure; la disciplina dei consorzi stabili, il partenariato pubblico – privato.
Oltre all’inserimento di ben altri tre allegati, sono introdotte diverse modifiche agli articoli dei 38 allegati al d.lgs. 36 e alla stessa modalità con la quale avviene la loro trasformazione in fonte secondaria.