Con risposta ad interpello n. 95 dell’8 febbraio 2021, l’Agenzia delle entrate si è espressa sul trattamento fiscale, agli effetti dell’IVA, da riservare ai contributi erogati ai Comuni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 229, co. 2-bis, del dl n. 34/2020, per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria.

L’Agenzia ha chiarito che “… Le predette somme vengono erogate dal Ministero nei confronti dei comuni interessati, in assenza di alcuna controprestazione da parte delle imprese di trasporto beneficiarie e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell’ente erogatore, ai sensi del citato articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. I predetti contributi, quindi, possono qualificarsi quali somme versate a fondo perduto, a titolo di ristoro, alle suddette imprese di servizio … per le perdite di fatturato subite per l’interruzione del medesimo servizio a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Più specificamente, le somme erogate alle menzionate imprese hanno una natura essenzialmente finanziaria nella misura in cui rappresentano un indennizzo per il mancato completamento (o interruzione) del servizio di … non dovuto ad alcun inadempimento contrattuale ma unicamente a causa “delle perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Tale qualificazione trova conferma anche nell’ipotesi in esame in cui, ai soli fini della determinazione dell’ammontare del contributo da erogare, si utilizza quale parametro di riferimento “la differenza, ove positiva, tra l’importo del corrispettivo per i servizi di … previsto da ciascun contratto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all’impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell’emergenza epidemiologica”.

…. “Pertanto, le somme erogate dal Ministero, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, … devono configurarsi come delle mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.


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