Il Dipartimento delle finanze ha fornito i primi chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e di imposta municipale propria (IMU).

Il Ministero con la circolare n. 1 del 29 aprile 2013 ricorda, per quanto riguarda la TARES, che è facoltà dei comuni, per l’anno 2013, deliberare il numero delle rate e la scadenza delle stesse. In mancanza, il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio dovrà avvenire entro luglio, mentre l’ultima rata della TARES avrà come scadenza ottobre 2013. Per il pagamento delle prime due rate i comuni possono consentire ai contribuenti di utilizzare i modelli di pagamento dello scorso anno relativi alla Tarsu, alla Tia 1 o alla Tia 2. Resta fermo che l’ultima rata dovrà essere determinata sulla base dei nuovi importi della TARES, maggiorata del previsto 0,30 euro per metro quadrato. La circolare sancisce che tale maggiorazione è riservata allo Stato. L’ultima rata va pagata solo con il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale previsti per la TARES.

Per quanto riguarda, invece, l’IMU, la circolare chiarisce che il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, risponde alla logica di non frammentare eccessivamente l’inoltro delle denunce. La circolare, inoltre, segnala che per le violazioni riguardanti l’anno di imposta 2012 acquista vigore l’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997.
Infine, la circolare si sofferma sulle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché sui regolamenti Imu. A decorrere dall’anno 2013, tali atti devono essere inviati telematicamente per la pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Mef, che ha effetti costitutivi. Per quanto riguarda i versamenti Imu, i contribuenti dovranno avere riguardo alla pubblicazione degli atti: per la prima rata, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; per la seconda rata, alla data del 16 novembre.
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