Con comunicato del 9 aprile 2020, il Dipartimento della Funzione pubblica ricorda che ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.
Fermo restando che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti e che, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”, il Dipartimento elenca tutti i termini dei procedimenti di sua competenza interessati dalla disposizione.
Sono sospesi i termini relativi ai soccorsi istruttori, alle richieste di invio di documenti/certificazioni propedeutici alla sottoscrizione della convenzioni per il finanziamento dei progetti sperimentali in materia di innovazione sociale (Avviso pubblico del 5 aprile 2019).
Sono sospesi i termini di cui alla direttiva 2/2019 recante “misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche” per la compilazione e l’invio degli allegati n. 1 e 2 alla direttiva (Relazioni CUG).