Con comunicato del 20 maggio 2020, l’ANAC rende noto che fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020 a norma dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21).

Con la delibera n. 289 del 1° aprile, al fine di sostenere la ripresa del sistema produttivo e in particolare alleggerire le imprese dagli oneri dovuti, l’Anac aveva prospettato la possibilità di esonerare stazioni appaltanti e gli operatori economici dal suddetto versamento.

Il DL Rilancio ha recepito la proposta. Pertanto, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:

  • le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
  • gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

Per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta.

Per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta.
La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all’Albo Pretorio.

La contribuzione dovuta varia a seconda dell’importo posto a base di gara e oscilla da 20 a 500 euro per le imprese e da 30 a 800 euro per le stazioni appaltanti. Secondo le stime, il provvedimento consentirà un risparmio quantificabile in circa 40 milioni di euro. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016 (termine quest’ultimo peraltro incrementato, con riferimento al comma 9 dell’art. 213 – Obbligo della trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici – di ulteriori 60 giorni ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DL Cura Italia n. 18/2020).

Comunicato del Presidente del 20 maggio 2020


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