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In Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022 il decreto ministeriale con i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla  procedura d’appalto degli operatori economici per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale


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decreto ministeriale 28 settembre 2022

articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016


Nella Gazzetta Ufficiale, n. 239, del 12 ottobre scorso, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 settembre 2022, ad oggetto “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.”

Il suddetto decreto dà attuazione alle disposizioni inserite al comma 4 dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020” .

La disposizione del Codice dei contratti pubblici

L‘articolo 80, comma 4, quinto periodo, come sostituito dalla cosiddetta legge comunitaria sopra indicata, stabilisce che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

Il settimo periodo del medesimo comma 4 dell’articolo 80 del Codice prevede, inoltre, che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.

Le previsioni del decreto ministeriale

Il decreto pubblicato ora in Gazzetta stabilisce limiti e  condizioni per l’operatività della causa di esclusione

La violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto.

Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre.

In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.

In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

La violazione grave si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

Le violazioni non rilevano ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.


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