Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in un decreto “Pinto” esecutivo, l’interessato ha diritto – sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme riconosciutegli sia che si sia limitato ad “attendere” l’adempimento dell’Amministrazione – ad un autonomo indennizzo per il ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa, che, tuttavia, può essere fatto valere solo con il ricorso diretto alla CEDU e non con le forme e i termini previsti dalla legge n. 89 del 2001.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 6312 del 19 marzo 2014