IN POCHE PAROLE …
L’Autorità ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con gli standard di qualità, contrattuale e tecnica, per il servizio di gestione dei rifiuti.
Deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF
ARERA, con la deliberazione annotata, ha stabilito le misure per regolare la qualità del servizio di gestione dei rifiuti.
Le nuove misure saranno obbligatorie dal 1° gennaio 2023.
Le regole sono contenute nel Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), composto di 58 articoli e una Tabella (all. A alla delibera).
La finalità è di assicurare agli utenti, domestici e non domestici, un livello qualitativo minimo ed omogeneo sull’intero territorio nazionale.
Gli obblighi di qualità sono stati differenziati in relazione al livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato a partire dalle prestazioni previste nel contratto di servizio e nelle Carte di qualità vigenti, ferma restando la possibilità per l’Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore , di prevedere l’applicazione di standard qualitativi migliorativi e ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF.
L’Autorità precisa che nello stabilire le nuove regole ha cercato di contemperare, da un lato, l’esigenza di rafforzare il livello di tutela degli utenti, e, dall’altro, la necessità di assicurare la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure prospettate e conseguentemente della tariffa corrisposta dagli utenti per la fruizione del servizio.
Ambito di applicazione
Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio.
Schemi regolatori
Sono previsti più schemi regolatori e ciascun Ente deve individuare in quale si posiziona la sua gestione, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio o nella Carta della qualità vigenti che deve essere in ogni caso garantito: livello qualitativo minimo, intermedio e avanzato.
Indicatori di qualità
Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel TQRIF si fa riferimento a diversi
indicatori: a) tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio; b) tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio; c) tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta; d) tempo di risposta motivata a reclami scritti; e) tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni; f) tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati; g) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
h) tempo di rettifica degli importi non dovuti; i) tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata; j) tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi; k) tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.
Sono previsti anche indicatori relativi agli obblighi di servizio e standard generali relativi alla qualità tecnica del servizio: a) puntualità del servizio di raccolta e trasporto; b) diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti; c) durata dell’interruzione del servizio di raccolta e trasporto; d) puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade; e) durata dell’interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade; f) tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento.
Carta di qualità
Gli Enti devono adottare una Carta di qualità del servizio conforme alle disposizioni del TQRIF.
Il documento. da pubblicare sul sito web del gestore del servizio (o di ciascun gestore dei servizi), deve indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e deve contenere gli obblighi di servizio, gli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall’Autorità, nonché gli standard ulteriori o migliorativi previsti dall’Ente.
Rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico
Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai
rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente.
Avvicendamento gestionale – Nuova gestione
In caso avvicendamento gestionale, il gestore subentrante è tenuto
a garantire, per le attività di propria competenza, almeno il rispetto degli standard qualitativi riportati nella Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani adottata nella gestione
In caso di subentro di un nuovo gestore, gli obblighi di registrazione decorrono dopo sei mesi dalla data di affidamento del servizio.