Con deliberazione n. 13/SEZAUT/2020/QMIG, depositata il 21 luglio u.s., la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi su una richiesta di parere posta dall’Unione Province d’Italia, ha enunciato il seguente principio di diritto in ordine all’applicazione dell’avanzo al bilancio di previsione da parte di Province e Città metropolitane:

“Le disposizioni di cui all’art. 1 – ter del d.l. n. 78/2015, all’art. 1, comma 756, della l. n. 208/2015, all’art. 18 del d.l. n. 50/2017 consentono alle Province e Città metropolitane di utilizzare l’avanzo destinato nel bilancio di previsione anche prima della formale approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; per gli esercizi 2016 e 2017 è consentito anche l’utilizzo dell’avanzo libero. L’applicazione di tali norme a carattere eccezionale non fa venire meno la cogenza dei principi in tema di entrate in conto capitale e sulla loro destinazione, restando immanente l’esigenza di ricostituire i vincoli di destinazione.”


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