IN POCHE PAROLE…
Dal 1° gennaio 2023 la soglia massima per il pagamento in contanti salirà a 5.000 euro.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 4 | www.governo.it
Il decreto-legge “.Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti”, c.d. Aiuti quater – approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 novembre 2022 , con le nuove misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, fissa il tetto massimo all’uso del contante a 5 mila euro.
La misura decorrerà dal 1° gennaio 2023.
E’ opportuno ricordare che il limite al contante è previsto dall”art. 49 del Dlgs 231/2007 sulla normativa antiriciclaggio, secondo cui
” 1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a 3.000 euro …”
L’art. 49, comma 1aggiunge che
” Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, e’ vietato anche quando e’ effettuato con piu’ pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e puo’ essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11″.
L’originario limite di 3.000 previsto dal su ruchiamato art. 49 è stato più volte modificato nel corso degli anni e sarebbe dovuto scendere, dal 1° gennaio 2022, a 1.000 euro, senonchè è stato mantenuto a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022 con un emendamento in sede di conversione del decreto – legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022.