IN POCHE PAROLE

Dalle cartelle di pagamento sparisce l’aggio a carico del debitore, ma solo per quelle date in carico all’Agente della riscossione dal 1: gennaio 2022


I DOCUMENTI

Provvedimento ADE 14113/ 2022 

Provvedimento ADE 134363/2017

L. 30 dicembre 2021 n. 234 

D.lgs. 3 aprile 1999, n. 112

D.lgs 26 febbraio 1999, n. 46


Con provvedimento, prot. n. 14113/2022, del 17 gennaio c.a, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l’Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per gli atti relativi ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022, fermo restando per quelle relative ai carichi affidati all’Agente della
riscossione fino al 31 dicembre 2021, il modello approvato con  provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017.

L’approvazione del diverso modello si è reso necessario per adeguarne il contenuto informativo alle modifiche della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione di cui all’art. 17 del D.lgs. 3 aprile 1999, n. 112, introdotte e dall’art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio per il 2022 (L. n. 234 del 30 dicembre 2021 ).

In particolare, dalle cartelle sparisce il riferimento all’aggio

Il novellato art. 17 del D.Lgs. 112/1999 dispone l’abolizione della quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge.

Anche per le ipotesi di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo.

A carico del debitore restano invece la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione. nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio  a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato.


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