IN POCHE PAROLE…

L’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e relativa tutela.


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D.Lgs 104/2022

Legge delega  n. 5/2021


E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (SG 175 del 29 luglio 2022) il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”.

Il decreto, entrato in vigore il 13 agosto 2022, è stato emanato dal Governo in attuazione della delega conferita con la  legge 22 aprile 2021, n. 53,  “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020“.

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.

Ambito di applicazione

Il decreto disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e  relativa tutela.

Si applica  ai contratti di lavoro di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale, ai  contratti di lavoro somministrato; ai contratti di lavoro intermittente; ai rapporti di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente; ai contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile; ai contratti di prestazione occasionale.

Si applica anche ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia e  ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 10 ( sulla transizione a forme di lavoro giù prevedibili, sicure e stabili) e 11 (formazione obbligatoria).

Rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato

Non solo. Il decreto trova applicazione anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a quelli degli enti pubblici economici, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro del personale dipendente  in servizio all’estero,  e del personale non contrattualizzato limitatamente  alle prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro (v. Parte III).

Resta ferma per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la disciplina di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

Restano esclusi  dall’applicazione del  decreto:  i rapporti di lavoro autonomo; i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi.

Trasparenza 

Il datore di lavoro ha il dovere di comunicare a ciascun lavoratore, in modo chiaro e trasparente,  le informazioni previste dal  decreto in formato cartaceo oppure elettronico e di conservare prova dell’avvenuta comunicazione.

Le informazioni riguardano: l’identità delle parti; il luogo di lavoro; la sede o il domicilio del datore di lavoro;  l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore; la data di inizio del rapporto di lavoro;  la tipologia di rapporto di lavoro; la durata del periodo di prova;  il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;  la durata del congedo per ferie; procedura,  forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;  l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;  la programmazione dell’orario normale di lavoro e le modalità per l’eventuale variazione, e le altre indicate all’art. 4 del D.L.gs 104 che modifica il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

 


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