Con Circolare del Dipartimento della Protezione civile del 24 aprile u.s., pubblicata nella G.U. n. 109 del 28 aprile 2020, è stato stabilito che “In relazione alla grave situazione di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 citata in premessa, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i comuni possono effettuare i pagamenti per cassa mediante contanti o assegno circolare in favore dei soggetti appartenenti alle categorie più deboli per i quali non è possibile accreditare le somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati a un codice IBAN, e comunque in misura non superiore all’importo di tremila euro”.
Ricordiamo che l’art. 2, co. 4-ter, del dl n. 138/2011, prevede che “… i pagamenti … si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di mille euro”.