Pubblichiamo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, che a modifica del precedente DPCM del 13 ottobre, introduce nuove misure restrittive per contenere l’emergenza epidemiologica in atto.

Il decreto entra in vigore da oggi 19 ottobre ed è efficace fino al 13 novembre 2020.

La formazione – Fra le novità,  la sospensione di tutte  tutte le attività convegnistiche o congressuali, che potranno svolgersi solo con modalità on line. Le sole aggregazioni possibili sono quelle  indicate al punto 6 della lett. d) dell’art 1:  (i) i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia; (ii) i corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza;  (iii) i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione; (iv) i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sono consentiti anche gli esami di qualifica dei percorsi di formazione ed istruzione professionae (IeFP), secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, e i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

Tutte le altre aggrazioni a scopi formativi restano bloccate fino al 13 novembre 202o, mentre restano possibili eventi sportivi con 1000 persone all’aperto e 200 al chiuso. Ogni commento è superfluo.

DPCM 18 ottobre 2020 pdf

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