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L’obbligo di dichiarare separatamente nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali legati alla salute e sicurezza sul lavoro, è fondamentale e deve essere rispettato pena l’esclusione dalla gara. Opera, pertanto, il divieto di soccorso istruttorio per chi non dichiara i costi di manodopera o sicurezza nell’0fferta economica.
I costi della manodopera nelle gare d’appalto possono essere soggetti a ribasso, come è precisato dall’ultimo periodo del comma 14, dell’art. 41 del codice, secondo cui: “Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Il Tar Catania (sent. 1071/2024) sottolinea che l’inadempimento dell’obbligo di dichiarare costi della manodopera non può essere giustificato o corretto tramite il soccorso istruttorio, se altri concorrenti sono riusciti a produrre correttamente le dichiarazioni richieste. Infatti, il giudice comunitario (Corte di giustizia UE, sez. IX, 2 maggio 2019, C-309/18) ha indicato quale condizione legittimante il soccorso istruttorio proprio la materiale impossibilità dell’indicazione degli importi relativi ai costi sopraindicati che spetta al giudice nazionale vagliare (Cons. Stato, Ad. plen., nn. 7 e 8 del 2020). Le ipotesi derogatorie (“impossibilità materiale”) esigono un’interpretazione restrittiva limitata alle sole ipotesi in cui nessun operatore abbia avuto quantomeno la possibilità di inserire tali costi (Cons. Stato, sez. III, 19 marzo 2020, n. 1974).
Per il TAR Toscana (sent. 120/2024), l’articolo 41 del nuovo Codice bilancia i principi costituzionali del diritto dei lavoratori e della libertà di iniziativa economica. Secondo il nuovo codice, infatti, le stazioni appaltanti devono scorporare i costi della manodopera e i concorrenti devono indicarli nell’offerta economica. Mentre se il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, non avrebbe avuto senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta economica, né avrebbe avuto senso includere anche i costi della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta.
Giurisprudenza
Tar Catania, sez. I, sentenza 18 marzo 2024 n. 1071, Pres. Agnese Anna Barone- L’est. Calogero Commandatore
Tar Toscana, Sez. IV, sentenza 29 gennaio 2024, n. 120 – Pres. Riccardo Giani, Est. Nicola Fenicia
Normativa di riferimento
art. 41 D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 – Codice dei contratti pubblici