IN POCHE PAROLE …

I «motivi di sanità» giustificano l’introduzione di limitazioni alla libertà di circolazione.

La misura dell’isolamento Covid  non è paragonabile a quelle degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare.


Corte costituzionale sentenza 7 aprile – 26 maggio 2022,n.  127 Pres. Amato, Relatore Barbera

La misura della cosiddetta quarantena obbligatoria  a seguito di positività al test del virus Covid-19 è  una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità.

La quarantena imposta  limita la libertà di circolazione (art. 16 Cost.) e non quella personale (art. 13 Cost.), per cui non richiede che il relativo provvedimento sia convalidato dall’autorità giudiziaria.


Il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, con l’ordinanza del 15 aprile 2021,ha ssollevato innanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimitù costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  (vedi GU. 39, prima serie speciale, dell’anno 2021), in riferimento all’art. 13 della Costituzione, secondo cui:

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne’ qualsiasi altra restrizione della liberta’ personale, se non per atto motivato dall’autorita’ giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge“.

In particolare, l’art. 1, comma 6, del D.L. 33 prevde:

E’ fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorita’ sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata“.

L’art. 2, comma 3, dello stesso decreto dispone:

Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 126  (sulla sanzione penale prevista per chi non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo)

La sentenza

La Corte  ricorda la ormai datata sentenza n. 68 sdel 1964, con la quale ha già rilevato che i «motivi di sanità» che permettono alla legge, ai sensi dell’art. 16 Cost., di limitare in via
generale la libertà di circolazione delle persone possono giungere fino alla «necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose» e, dopo avere escluso che  le modalità con le quali la
gravosa misura della qurantane per Covid – 19 è attuata dalle dispoisizioni legilsative sottoposte al suo giudizio di conformità costuzionale, trasmodino, in concreto, in restrizione della libertà personale, conclude per ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, sollevata, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, con l’ordinanza del 15 aprile 2021, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2021″.

La Corte ritiene in sintesi, che la cosiddetta quarantena obbligatoria  a seguito di positività al test del virus Covid-19  sia  una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità,che limita  la libertà di circolazione (art. 16 Cost.) ma non quella personale (art. 13 Cost.).

Dunque, la misura dell’isolamento Covid, non essendo paragonabile a quelle degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare,  non richiede che il relativo provvedimento sia convalidato dall’autorità giudiziaria.

Il comunicato della Corte costituzionale

«COVID: LA QUARANTENA DEI CONTAGIATI NON LIMITA LA  LORO LIBERTÀ PERSONALE

La quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), e non quella personale (articolo 13). Essa infatti non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice. Né l’applicazione della misura obbligatoria dell’isolamento, o il suo mantenimento, permette l’uso della coercizione fisica, perché, salve le eventuali conseguenze penali, chi è stato posto in quarantena è in condizione di sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente. È un passaggio della motivazione della sentenza n. 127 depositata oggi (redattore Augusto Barbera) con cui la Corte costituzionale ha escluso che violi la libertà personale l’incriminazione di chi esca di casa, dopo un provvedimento dell’autorità sanitaria che glielo vieta a causa della positività al virus Sars-Cov-19 (…).

Il Tribunale di Reggio Calabria riteneva costituzionalmente illegittima la norma penale (articolo1, sesto comma, e 2, terzo comma, del dl n. 33 del 2020, convertito nella legge n. 74 del 2020), perché non prevede che il provvedimento dell’autorità sanitaria sia convalidato entro 48 ore dal giudice, come stabilisce l’articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale, in applicazione della cd riserva di giurisdizione.

La censura non è stata accolta. La Corte ha anche escluso che la misura dell’isolamento sia in alcun modo paragonabile a quelle degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, richiamate dal Tribunale di Reggio Calabria. Entrambe, infatti, sono instaurate, o ripristinate, anche con l’impiego della forza fisica, e appartengono alla sfera del diritto penale, mentre la circostanza di avere
contratto il virus Sars-Cov-19 non comporta valutazioni sulla responsabilità personale.

Pertanto, il fatto che la norma incriminatrice stabilisca che l’isolamento consegue a un provvedimento dell’autorità sanitaria non comporta la necessità costituzionale che tale provvedimento sia convalidato dal giudice ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione.

Anzi. Poiché siamo nel campo della libertà di dicircolazione, secondo la Corte la norma penale avrebbe anche potuto introdurre un reato che consiste nel circolare, benché consapevoli di essere positivi al virus Sars-Cov-19, senza necessità che l’obbligo dell’isolamento sia prescritto da un apposito provvedimento amministrativo.
Roma, 26 maggio 2022».


Stampa articolo