E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione, con modificazione, del decreto – legge 22 marzo 2021, n. 41 , recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.».
Il testo del decreto coordinato con la legge di conversione
Molte le novità per gli enti locali aggiunte dalla legge di conversione (stralcio articoli 23 – 30 sexies)
Art. 23 Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali 1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole: «di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province»; b) al secondo periodo, le parole: «per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province». 2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le Autonomie speciali, sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, nonche' della previsione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto ristoro puo' essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021. 3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni (( di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. )) (( 3-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'attivita' di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, e' autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))
(( Art. 23 - bis Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali 1. In considerazione del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, nonche' del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19, al fine di ridurre i disagi per l'attivita' didattica, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali. 2. I criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))
(( Art. 23 - ter Fondo per il sostegno alle citta' d'arte e ai borghi 1. Al fine di sostenere le piccole e medie citta' d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalita' di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sulla base della qualita' dei progetti presentati. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))
Art. 24 Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020 1. Nello stato di previsione del (( Ministero dell'economia e delle finanze )) e' istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari (( inerenti all'emergenza )). Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42. 2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'importo di cui al comma 1 e' ripartito in favore delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalita' individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione (( dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020 )) dei rispettivi servizi sanitari.
(( Art. 24 - bis Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza 1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave. ))
Art. 25 (( Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi )) 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (( e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, )) nonche' del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. (( 3-bis. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021». ))
Art. 26 Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (( e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità )) 1. Per l'anno 2021 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di (( 220 milioni di euro )) da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attivita' commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, (( le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, )) e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome e' effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (( Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, e' destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 1-bis. All'articolo 52-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2021». 1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))
(( Art. 26 - bis Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche 1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista. ))
Art. 27 Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 1. All'articolo 32-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, ripartito secondo gli importi indicati nella seguente tabella. Tabella Parte di provvedimento in formato grafico Art. 28
Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l' (( emergenza da COVID-19 )) 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: (( 0a) all'articolo 53, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati puo' essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli interessi. 1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; )) a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2, le parole: «800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»; b) all'articolo 54, il comma 3 e' cosi' sostituito: «3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»; c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente: «7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.»; f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; h) all'articolo 57, il comma 5 e' abrogato; i) all'articolo 60, il comma 4 e' cosi' sostituito: «4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attivita' aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (( o per i lavoratori )) autonomi sulle cui attivita' commerciali la pandemia di COVID-19 (( ha inciso negativamente )), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo per il quale e' concesso l'aiuto ((, o a condizione )) che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attivita' commerciale per tutto il periodo per il quale e' concesso (( l'aiuto )). L'imputabilita' della sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere retrodatata al 1° febbraio 2020.»; j) all'articolo 60, il comma 5 e' cosi' sostituito: «5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda ((, compresi i contributi )) previdenziali a carico del (( datore di lavoro, del personale beneficiario, o )) l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario (( del lavoratore autonomo» )); k) all'articolo 60-bis, al comma 2, la lettera a) e' cosi' sostituita: «a) l'aiuto e' concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;»; l) all'articolo 60-bis, al comma 5, le parole: «3 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»; m) all'articolo 61, comma 2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», nonche', dopo le parole «all'annualita' 2020», sono aggiunte le parole: «e all'annualita' 2021». (( 1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: «dei limiti» fino a: «de minimis» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa europea in tema di aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni». ))
Art. 29 Trasporto Pubblico Locale 1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (( in via prioritaria )) nel periodo dal 23 febbraio 2020 (( al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante, )) fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico ((, individuate con i provvedimenti )) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e con il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 3. All'onere di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. (( 3-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». )) 4. All'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'adozione del decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome e i comuni, nonche' la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.»; b) al comma 3, dopo le parole «da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «nonche' alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi». 5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole «delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato» sono inserite le seguenti: «e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale» e dopo le parole «in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo» sono inserite le seguenti: « ((, anche tenuto conto )) della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite»; (( a-bis) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le convenzioni di cui al secondo periodo possono altresi' prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo e' determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi»; )) b) al terzo periodo, dopo le parole «sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonche' alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».
(( Art. 29 - bis Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci 1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonche' la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore puo' essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3. ))
(( Art. 29 - ter Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico 1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: «ed e' esclusa la loro cumulabilita'» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato». ))
(( Art. 29 - quater Disposizioni in materia di infrastrutture stradali 1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da COVID-19, all'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2021». ))
Art. 30 Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga 1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: « (( 31 dicembre 2021 )) »; b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021». c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « (( 330 milioni )) di euro per l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite dalle parole «con uno o piu' decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021». (( 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni. 2-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «limitatamente all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021»; b) al comma 1-bis, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «del rendiconto della gestione 2019» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020»; c) al comma 2, le parole: «limitatamente all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021»; d) alla rubrica, la parola: «correnti» e' soppressa. )) 3. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, (( lettera c) )), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e' fissato in centottanta giorni dalla pubblicazione. 4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000. (( 4-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «diciotto mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher puo' essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero puo' essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa». )) 5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. (( La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. )) 6. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.». (( 6-bis. Al comma 368 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attivita' degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilita' e dei relativi piani economico-finanziari per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalita' sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021». 6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 6-quater. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021». 7. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023». )) 8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 15-bis (Disposizione finale). - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal (( 31 dicembre 2023 )).». 9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 12-bis (Disposizione finale). - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal (( 31 dicembre 2023 )).». 10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 17-bis (Disposizione finale). - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal (( 31 dicembre 2023 )).». 11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 43-bis (Disposizione finale). - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal (( 31 dicembre 2023 )).». (( 11-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30 settembre 2021 qualora il previsto termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i comuni per i quali il termine e' scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i comuni con facolta' di ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo abbiano gia' presentato il piano. 11-ter. Dall'attuazione del comma 11-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 11-quater. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilita' sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditivita', l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' l'articolo l, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con societa' direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 11-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 11-quater si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi. 11-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 11-quater e 11-quinquies, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 11-septies. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «sono prorogati di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di cinque mesi». ))
(( Art. 30 - bis Adeguamento dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilita' 1. All'articolo 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del 2021». ))
(( Art. 30 - ter Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia 1. Al fine di garantire l'operativita' degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unita' per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 420.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. ))
(( Art. 30 - quater Incremento del fondo salva-opere 1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e di sostenere le attivita' imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' incrementato di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021. 2. All'articolo 47, comma 1-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, le parole: «, ivi compresa la possibilita' di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti mediante gara» sono sostituite dalle seguenti: «. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo' svolgere l'istruttoria delle domande nonche' tutte le attivita' conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» e, al secondo periodo, le parole: «dalla convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «dalle convenzioni». 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))
(( Art. 30 - quinquies Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura 1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza da COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attivita' di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. 2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo. 3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 4. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ))
(( Art. 30 - sexies Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale 1. In relazione alla necessita' di garantire la continuita' operativa anche in relazione alle difficolta' connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023». 2. Per le finalita' di cui al presente articolo, la dotazione della contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019 e' incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La Commissione e' composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalita' individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza»; 2) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione puo' promuovere attivita' di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie»; b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: «Art. 10-bis (Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). - 1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non e' stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori. 2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori. 3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque tale da: a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti; b) consentire la valutazione dell'idoneita' delle specifiche scelte progettuali adottate, in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2. 4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni. 5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027. 6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifici prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili il controllo delle attivita' finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonche' dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. 8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene: a) lo stato di avanzamento delle attivita' relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attivita' rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi l e 2 del presente articolo; b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter; c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli impianti; d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneita', sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter. 9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione puo' proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter. 10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunte dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). - 1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 6, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione puo' disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di: a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12; b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8»; c) all'articolo 16: 1) dopo il comma l e' inserito il seguente: «1-bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 5, entro i termini ivi previsti»; 2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3». 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 4. ))