E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione, con modificazione, del decreto – legge  22 marzo 2021, n. 41 ,  recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.».

Il testo del decreto coordinato con la legge di conversione

Molte le novità per gli enti locali aggiunte dalla legge di conversione (stralcio articoli 23 – 30 sexies)

 Art. 23 
                 Interventi per assicurare le funzioni 
                     degli enti territoriali 
 
  1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, le parole:  «di  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore  dei  comuni  e  50
milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500  milioni  di  euro
per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni  e
150 milioni di euro in favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «per 250  milioni  di  euro  in
favore dei comuni e per 30 milioni di euro  in  favore  delle  citta'
metropolitane e delle province», sono sostituite dalle  parole:  «per
1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di  euro
in favore delle citta' metropolitane e delle province». 
  2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle  Regioni  e  delle
Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente incrementato di 260  milioni  di
euro per l'anno 2021 a favore delle  Regioni  a  statuto  speciale  e
delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  30
aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, le risorse di cui al primo periodo  sono  ripartite  tra  le
Autonomie speciali, sulla base della perdita di gettito valutata  dal
tavolo di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, in relazione alla  situazione  di  emergenza  e  tenendo
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo  Stato  a  ristoro
delle minori entrate e delle maggiori spese, nonche' della previsione
di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
178. Il predetto ristoro puo' essere attuato anche mediante riduzione
del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari  a  1.260
milioni  ((  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 42. )) 
  ((  3-bis.  Al  fine  di  sostenere  e  accelerare  l'attivita'  di
concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti  pubblici
da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli  altri
enti  pubblici,  con  particolare  riguardo  alla   redazione   delle
valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti  i
livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, e'  autorizzata
la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalita'  di
cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
                          (( Art. 23 - bis 
 Contributi ai comuni che individuano sedi  alternative  agli  edifici
  scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali 
 
  1.  In  considerazione   del   differimento   delle   consultazioni
elettorali per l'anno 2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo  2021,
n. 25, nonche' del permanere del quadro epidemiologico  da  COVID-19,
al fine di ridurre i disagi per l'attivita' didattica,  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una
dotazione  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   finalizzato
all'erogazione di contributi in favore dei comuni  che  entro  il  15
luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici  scolastici  da
destinare al funzionamento dei seggi elettorali  in  occasione  delle
predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai
sensi  del  presente  comma  devono  avere  i  requisiti  previsti  a
legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali. 
  2. I criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui al
comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo  di  cui
al comma 1, con decreto del Ministro  dell'interno,  da  adottare  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  2
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto. )) 
                          (( Art. 23 - ter 
         Fondo per il sostegno alle citta' d'arte e ai borghi 
 
  1. Al fine di sostenere le piccole e medie citta' d'arte e i borghi
particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta
all'epidemia  di  COVID-19,  e'   istituito   presso   il   Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 10  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono assegnate sulla base
di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano  misure
per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono definiti i  requisiti  per  l'assegnazione  e  le  modalita'  di
erogazione delle risorse del fondo di cui  al  comma  1,  sulla  base
della qualita' dei progetti presentati. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
                               Art. 24 
           Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni 
               e Province autonome nell'esercizio 2020 
 
  1. Nello stato di previsione del (( Ministero dell'economia e delle
finanze )) e' istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di
1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al  rimborso
delle spese sostenute dalle Regioni  e  Province  autonome  nell'anno
2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e  altri
beni sanitari (( inerenti all'emergenza )). Ai relativi oneri pari  a
1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto
l'importo di cui al comma 1 e' ripartito in favore  delle  Regioni  e
delle Province autonome, secondo modalita' individuate  con  apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di  Bolzano,  anche  tenuto  conto  delle  spese
effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome. 
  3.  Il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   provvede
all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome  delle  relative
spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni  e  Province  autonome  a
valere sul fondo di cui al comma 1  concorrono  alla  valutazione  ((
dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020 )) dei rispettivi servizi
sanitari. 
                          (( Art. 24 - bis 
 Disposizioni  urgenti  in   materia   di   prestazioni   dei   medici
  convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza 
 
  1. Al fine di tutelare il  servizio  sanitario  e  di  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  del  virus
SARS-CoV-2, le somme corrisposte al  personale  medico  convenzionato
addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020,  a
seguito di prestazioni  lavorative  rese  in  esecuzione  di  accordi
collettivi nazionali di lavoro o integrativi  regionali  regolarmente
sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa
grave. )) 
                               Art. 25 
 (( Fondo  per  il  ristoro  ai  comuni  per  la  mancata  riscossione
  dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi )) 
 
  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro  per
l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno
o del  contributo  di  sbarco  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (( e  alla  legge  della  provincia
autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, )) nonche'  del  contributo
di soggiorno di cui  all'articolo  14,  comma  16,  lettera  e),  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  in  conseguenza  dell'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19. 
  2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell'interno di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali da adottare  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  (( 3-bis. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:
«La dichiarazione di cui al  periodo  precedente,  relativa  all'anno
d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla  dichiarazione
relativa all'anno d'imposta 2021». )) 
                               Art. 26 
 Fondo per il  sostegno  delle  attività  economiche  particolarmente
  colpite dall'emergenza epidemiologica  (( e  disposizioni  per  la
  tutela della ceramica artistica e di qualità )) 
 
  1. Per l'anno 2021 e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di (( 220 milioni di
euro )) da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di  Trento
e  Bolzano  da  destinare  al  sostegno  delle  categorie  economiche
particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19,  ivi  incluse  le
imprese esercenti attivita' commerciale o  di  ristorazione  operanti
nei centri storici, (( le imprese esercenti  trasporto  turistico  di
persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218, )) e le imprese operanti nel settore dei  matrimoni  e  degli
eventi privati. Il riparto del fondo fra le  Regioni  e  le  Province
autonome e' effettuato, sulla base  della  proposta  formulata  dalle
Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro 30  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. (( Una quota del fondo  di  cui  al
primo periodo, non inferiore a 20 milioni di  euro,  e'  destinata  a
sostenere  le  imprese  esercenti  trasporto  turistico  di   persone
mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
Ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede, quanto a 200 milioni di euro  per  l'anno  2021,  ai  sensi
dell'articolo 42 e, quanto a 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 41 del presente decreto. 
  1-bis. All'articolo 52-ter, comma 1, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: «2 milioni di  euro  per  l'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2021». 
  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari  a  2  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
                          (( Art. 26 - bis 
               Concessioni di posteggio per l'esercizio 
                   del commercio su aree pubbliche 
 
  1. Al fine  di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  e  il
sostegno del settore  nel  quadro  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche si applica il termine finale  di  cui  all'articolo
103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  conseguentemente
le  stesse  conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta   giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza,
anche in deroga al termine previsto nel titolo  concessorio  e  ferma
restando l'eventuale maggior durata prevista. )) 
                               Art. 27 
 Revisione del riparto del contributo di  cui  all'articolo  32-quater
  del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 
 
  1. All'articolo 32-quater del decreto legge  28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle Regioni a  statuto  ordinario
un contributo di 110 milioni  di  euro  destinato  al  ristoro  delle
categorie  soggette  a  restrizioni  in  relazione  all'emergenza  da
COVID-19, ripartito  secondo  gli  importi  indicati  nella  seguente
tabella. 
 
Tabella 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                   Art. 28
 
Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato  per  l'  ((
                      emergenza da COVID-19 )) 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    (( 0a) all'articolo 53, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis.  Fino  alla  cessazione  dello   stato   di   emergenza
nazionale, in  ragione  delle  straordinarie  condizioni  determinate
dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati  puo'
essere rateizzato fino ad un massimo di  ventiquattro  rate  mensili,
comprensive degli interessi. 
      1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea»; )) 
    a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2,  le  parole:  «800.000  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»; 
    b) all'articolo 54, il comma 3 e' cosi' sostituito: 
      «3. Gli aiuti non possono superare l'importo  di  270.000  euro
per  ciascuna  impresa   operante   nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna  impresa  operante  nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto  puo'
essere concesso sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,  agevolazioni
fiscali e di pagamento o in altre forme come  anticipi  rimborsabili,
garanzie, prestiti e  partecipazioni,  a  condizione  che  il  valore
nominale totale di tali misure non superi  il  massimale  di  270.000
euro o 225.000 euro per impresa; tutti  i  valori  utilizzati  devono
essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»; 
    c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente: 
      «7-quater. Le misure  concesse  ai  sensi  della  Comunicazione
della Commissione europea C (2020) 1863 final  -  "Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni,  sotto
forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri  strumenti
rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto,  come
le sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il  31  dicembre
2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione  3.1  della
suddetta Comunicazione.»; 
    f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    h) all'articolo 57, il comma 5 e' abrogato; 
    i) all'articolo 60, il comma 4 e' cosi' sostituito: 
      «4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni
salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per  i  dipendenti
che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione
o della riduzione delle attivita' aziendali dovuta alla  pandemia  di
COVID-19 (( o per  i  lavoratori  ))  autonomi  sulle  cui  attivita'
commerciali la pandemia di COVID-19 (( ha inciso negativamente )),  e
a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in
modo continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo per
il quale e' concesso l'aiuto ((, o a condizione )) che il  lavoratore
autonomo continui a svolgere la pertinente attivita' commerciale  per
tutto  il  periodo  per  il  quale  e'  concesso   ((   l'aiuto   )).
L'imputabilita' della sovvenzione per il pagamento  dei  salari  puo'
essere retrodatata al 1° febbraio 2020.»; 
    j) all'articolo 60, il comma 5 e' cosi' sostituito: 
      «5. La sovvenzione mensile per  il  pagamento  dei  salari  non
supera l'80  %  della  retribuzione  mensile  lorda  ((,  compresi  i
contributi )) previdenziali a carico del ((  datore  di  lavoro,  del
personale beneficiario,  o  ))  l'80  %  del  reddito  mensile  medio
equivalente al salario (( del lavoratore autonomo» )); 
    k) all'articolo 60-bis, al  comma  2,  la  lettera  a)  e'  cosi'
sostituita: 
      «a) l'aiuto e' concesso entro il 31 dicembre  2021  e  copre  i
costi fissi non coperti sostenuti nel  periodo  compreso  tra  il  1°
marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;»; 
    l) all'articolo 60-bis, al comma 5,  le  parole:  «3  milioni  di
euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni
di euro»; 
    m) all'articolo 61, comma 2, le  parole  «30  giugno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2021»,  nonche',  dopo  le
parole  «all'annualita'  2020»,   sono   aggiunte   le   parole:   «e
all'annualita' 2021». 
  (( 1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, le parole da: «dei limiti» fino a:  «de  minimis»  sono
sostituite dalle seguenti: «della normativa europea in tema di  aiuti
di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti de minimis, e alla comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modificazioni». )) 
                               Art. 29 
                       Trasporto Pubblico Locale 
 
  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio  pubblico  e
consentire l'erogazione di servizi di trasporto  pubblico  locale  in
conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
individuate  con  i  provvedimenti  di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di  cui  al
comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
incrementata di 800 milioni di euro per  l'anno  2021.  Tali  risorse
sono  destinate  a  compensare  la  riduzione  dei  ricavi  tariffari
relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui  all'articolo  200,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  ((  in  via
prioritaria )) nel periodo dal 23 febbraio 2020  ((  al  31  dicembre
2020 e, per la parte restante, )) fino al  termine  dell'applicazione
delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai
servizi di trasporto pubblico ((, individuate con i provvedimenti  ))
di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
rispetto alla media  dei  ricavi  tariffari  relativa  ai  passeggeri
registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
assegnate alle Regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,   nonche'   alla   gestione   governativa   della   ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola
confine svizzero e alla gestione governativa  navigazione  laghi,  le
risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti
con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio  2020,  n.  77  e  con  il  decreto  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo  44  del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a  800  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  (( 3-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le  parole:  «30  aprile  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio 2021». )) 
  4. All'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti  dai
seguenti: 
      «Tali risorse possono  essere  utilizzate,  oltre  che  per  le
medesime finalita' di cui  al  citato  articolo  200,  anche  per  il
finanziamento,  nel  limite  di  190  milioni  di  euro,  di  servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato  anche
a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di
trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di  contenimento  e
non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente  destinate  ai
servizi di trasporto pubblico  locale  ove  i  predetti  servizi  nel
periodo precedente alla diffusione  del  COVID-19  abbiano  avuto  un
riempimento superiore a quello previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  in  vigore  all'atto  dell'adozione  del
decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della  programmazione  e
conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle  Regioni,
delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  o  dei  comuni
coerentemente all'esito dello  specifico  procedimento  previsto  dal
medesimo decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  per  la
definizione del piu' idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di  inizio  e
termine delle  attivita'  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi
stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome
e  i  comuni,  nonche'  la  gestione   governativa   della   ferrovia
circumetnea, la concessionaria del servizio  ferroviario  Domodossola
confine svizzero e la gestione  governativa  navigazione  laghi,  nei
limiti di 90 milioni  di  euro,  possono  anche  ricorrere,  mediante
apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio,  a  operatori
economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su  strada
ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai  titolari  di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione  per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.»; 
    b) al comma 3, dopo le parole «da assegnare a ciascuna regione  e
provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «nonche' alla gestione
governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del
servizio ferroviario Domodossola confine  svizzero  e  alla  gestione
governativa navigazione laghi». 
  5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole «delle  Linee  guida  per  il
trasporto scolastico dedicato» sono  inserite  le  seguenti:  «e  non
finanziabili a  valere  sulle  risorse  ordinariamente  destinate  ai
servizi di trasporto pubblico locale» e dopo  le  parole  «in  vigore
all'atto dell'emanazione del decreto di cui al  terzo  periodo»  sono
inserite  le  seguenti:  «  ((,   anche   tenuto   conto   ))   della
programmazione e conseguente  erogazione  di  servizi  aggiuntivi  da
parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o
dei  comuni  coerentemente  all'esito  dello  specifico  procedimento
previsto dal  medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari  dei  servizi
di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi
stabilite»; 
    (( a-bis) dopo il secondo periodo sono inseriti i  seguenti:  «Le
convenzioni di cui al secondo periodo possono altresi'  prevedere  il
riconoscimento, in favore degli operatori  economici  affidatari  dei
servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di  mancata  prestazione
dei servizi determinata da  circostanze  sopravvenute  e  consistenti
nell'attuazione delle misure di  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo  e'
determinato avendo riguardo ai costi  fissi  connessi  alla  messa  a
disposizione dei mezzi»; )) 
    b) al terzo periodo, dopo le parole «sono assegnate alle  Regioni
e alle Province autonome di Trento e di  Bolzano»  sono  inserite  le
seguenti:  «nonche'  alla   gestione   governativa   della   ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola
confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi». 
                          (( Art. 29 - bis 
    Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica 
              per i veicoli adibiti al trasporto merci 
 
  1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e  private
di  veicoli  a  basse  emissioni   complessive,   nonche'   la   loro
riqualificazione elettrica, a  titolo  sperimentale,  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il  cui  motore  puo'  essere
trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero  ibrida  ai  sensi
dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3. )) 
                          (( Art. 29 - ter 
 Ulteriori misure compensative per  il  trasporto  di  passeggeri  con
  autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico 
 
  1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole da: «ed e' esclusa la loro cumulabilita'»  fino  alla  fine
del comma sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  nel  rispetto  della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato». )) 
                         (( Art. 29 - quater 
          Disposizioni in materia di infrastrutture stradali 
 
  1. In considerazione delle difficoltà  operative  determinate  dal
protrarsi della crisi pandemica  da  COVID-19,  all'articolo  13-bis,
comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro
il 30 aprile 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31
luglio 2021». )) 
                               Art. 30 
                       Ulteriori misure urgenti 
                      e disposizioni di proroga 
 
  1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre  2020  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle
seguenti: « (( 31 dicembre 2021 )) »; 
    b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle
seguenti «31 dicembre 2021». 
    c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro  per  l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: « ((  330  milioni  ))  di  euro  per
l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite  dalle  parole
«con uno o piu' decreti» e le parole  «entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021». 
  (( 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a),  pari  a  247,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a  82,5  milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo  120,  comma  6,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni. 
  2-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,   le   parole:   «limitatamente   all'esercizio
finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021»; 
    b) al comma 1-bis, le parole: «per l'anno 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per  gli  anni  2020  e  2021»  e  le  parole:  «del
rendiconto della  gestione  2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020»; 
    c)  al  comma  2,   le   parole:   «limitatamente   all'esercizio
finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021»; 
    d) alla rubrica, la parola: «correnti» e' soppressa. )) 
  3. In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  il
termine per la  restituzione  dei  questionari  pubblicati  nell'anno
2021, necessari per il calcolo dei  fabbisogni  standard  degli  Enti
locali di cui all'articolo 5, comma 1, (( lettera c) )), del  decreto
legislativo 26 novembre 2010,  n.  216,  e'  fissato  in  centottanta
giorni dalla pubblicazione. 
  4. Per l'esercizio  2021,  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito  al  30
aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo  e'  autorizzato
l'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo   163   del   decreto
legislativo n. 267 del 2000. 
  (( 4-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «diciotto mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle
seguenti: «ventiquattro mesi» e al comma 10 e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Con il consenso delle  parti,  in  tali  casi,  il
voucher puo' essere ceduto dal beneficiario all'agenzia  di  viaggio,
ovvero puo' essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei
casi in cui il pagamento o la  prenotazione  siano  stati  effettuati
dalla stessa». )) 
  5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma
16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le
tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione
dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica
a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
previsione in occasione della prima variazione utile.  ((  La  scelta
delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238,  comma  10,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata  al
comune, o  al  gestore  del  servizio  rifiuti  in  caso  di  tariffa
corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno  2021  la  scelta  deve
essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
)) 
  6. All'articolo 1, comma 449, lettera  d-sexies),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono  sostituiti  dai
seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo e'  ripartito  entro
il 30 novembre dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  dell'istruzione,  il
Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro  per  le
pari  opportunita'  e  la  famiglia  previa  intesa   in   Conferenza
Stato-citta' ed  autonomie  locali,  su  proposta  della  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, tenendo  conto,  ove  disponibili,
dei costi standard per  la  funzione  "Asili  nido"  approvati  dalla
stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo  sono
altresi' disciplinati gli obiettivi di  potenziamento  dei  posti  di
asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le  modalita'  di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.». 
  (( 6-bis. Al comma 368 dell'articolo  l  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Gli  enti
locali possono avvalersi della Fondazione di cui al  presente  comma,
per l'adozione di misure a sostegno delle  attivita'  degli  impianti
sportivi comunali connesse  alla  ripartenza  del  settore  sportivo,
nella redazione  di  studi  di  fattibilita'  e  dei  relativi  piani
economico-finanziari   per   la   costruzione,   l'ampliamento,    il
miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al
fine di garantire  il  rispetto  delle  linee  guida  in  termini  di
sicurezza  e  in  particolare  per  la  riduzione  del   rischio   di
trasmissione del contagio epidemiologico.  Per  tali  finalita'  sono
stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per  l'anno
2021». 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari  a  500.000  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
  6-quater. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
    «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e
b), iscritte sul pertinente  capitolo  del  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di  15  milioni  di
euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021». 
  7. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le disposizioni recate dal presente decreto  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle  di  cui  agli
articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37  che  si
applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023». )) 
  8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, e' aggiunto,  in
fine, il seguente articolo: «Art. 15-bis (Disposizione finale). -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).». 
  9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, e' aggiunto,  in
fine, il seguente articolo: «Art. 12-bis (Disposizione finale). -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).». 
  10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «Art. 17-bis (Disposizione finale). -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).». 
  11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «Art. 43-bis (Disposizione finale). -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).». 
  (( 11-bis. In  considerazione  della  situazione  straordinaria  di
emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione  dell'epidemia  di
COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente  e  diffusamente
grave  su  tutto  il  territorio  nazionale,  il   termine   di   cui
all'articolo 243-bis, comma 5, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30  settembre  2021
qualora il previsto termine di novanta giorni scada  antecedentemente
alla predetta data. Sono rimessi in termini  anche  i  comuni  per  i
quali il termine e' scaduto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' i comuni con facolta'  di  ripresentare  un
nuovo piano che nello  stesso  periodo  abbiano  gia'  presentato  il
piano. 
  11-ter. Dall'attuazione del comma 11-bis non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  11-quater. Per fronteggiare gli  effetti  economici  dell'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19,  nell'ambito
delle esigenze connesse ai processi di  riorganizzazione  avviati  ai
sensi del presente decreto  ed  al  fine  di  assicurare  l'effettiva
disponibilita' sotto il profilo  logistico  degli  immobili  dismessi
dalla  pubblica   amministrazione,   anche   nella   prospettiva   di
assicurarne l'adeguata redditivita', l'articolo 3, commi 1 e  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' l'articolo l, commi da 616
a 619, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  non  si  applicano,
limitatamente  all'anno  2021,  ai  contratti  di  locazione  passiva
sottoscritti con societa' direttamente o  indirettamente  controllate
dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure
di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248. 
  11-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  11-quater   si
applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,  ai  sensi
dell'articolo 1339 del codice civile, anche in  deroga  ad  eventuali
clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso  di  successivo
trasferimento degli immobili a terzi. 
  11-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 11-quater e 11-quinquies,
pari a 3,4 milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto. 
  11-septies. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30  dicembre
2018, n. 145, le parole: «sono prorogati di tre mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «sono prorogati di cinque mesi». )) 
                          (( Art. 30 - bis 
                    Adeguamento dell'accantonamento 
              del fondo crediti di dubbia esigibilita' 
 
  1. All'articolo 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del 2021». )) 
                          (( Art. 30 - ter 
                    Assunzioni di personale addetto 
                    alla ricostruzione di Ischia 
 
  1. Al fine di garantire l'operativita' degli uffici  amministrativi
addetti alla ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco  Ameno  e  di
Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi  il
21   agosto   2017,   sono   autorizzati   ad   assumere   personale,
rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unita' per  l'anno  2021,  con
contratti di lavoro a  tempo  determinato  nel  rispetto  dei  limiti
temporali di cui all'articolo 19 del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81. 
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate  in  deroga  ai
vincoli  assunzionali  di  cui  all'articolo   9,   comma   28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui  all'articolo  1,  comma
557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  nonche'  in  deroga
all'articolo 259,  comma  6,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  420.000
per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  34,  comma  6,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. )) 
                         (( Art. 30 - quater 
                   Incremento del fondo salva-opere 
 
  1. Al  fine  di  garantire  il  rapido  completamento  delle  opere
pubbliche, di tutelare i  lavoratori  e  di  sostenere  le  attivita'
imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso,  il  Fondo
salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, e' incrementato di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. All'articolo 47, comma 1-quater,  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58,  al  primo  periodo,  le  parole:  «,  ivi  compresa  la
possibilita' di affidare l'istruttoria, anche sulla base di  apposita
convenzione, a societa' o enti in possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta',  scelti  mediante  gara»  sono
sostituite dalle seguenti: «. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili puo' svolgere l'istruttoria delle domande
nonche' tutte le attivita'  conseguenti  alla  surroga  prevista  dal
comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base di  apposite  convenzioni,
di societa' o enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,
organizzativi e di terzieta', scelti mediante gara ovvero individuati
ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102» e, al secondo  periodo,  le  parole:  «dalla  convenzione»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalle convenzioni». 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. )) 
                       (( Art. 30 - quinquies 
           Contributo per i concessionari di aree demaniali 
              per le attività di pesca e acquacoltura 
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese
ittiche dall'emergenza da COVID-19 e di favorire  il  loro  rilancio,
per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro al  fine
di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita  con  il
decreto di cui al comma 2 e in ogni  caso  non  superiore  al  canone
corrisposto, a favore dei concessionari di aree  demaniali  marittime
concernenti  zone  di  mare  territoriale   per   le   attivita'   di
acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della
fascia costiera e di zone acquee, nonché  per  la  realizzazione  di
manufatti  per  il   conferimento,   il   mantenimento,   l'eventuale
trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. 
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per
il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1  che
costituisce tetto di spesa massimo. 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1  milione  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. 
  4.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
)) 
                         (( Art. 30 - sexies 
 Proroga del Commissario straordinario per la  sicurezza  del  sistema
  idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le
  gallerie della rete stradale 
 
  1.  In  relazione  alla  necessita'  di  garantire  la  continuita'
operativa anche in relazione alle difficolta' connesse  all'emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  al  comma  1  dell'articolo  4-ter  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino  al  31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023». 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo, la dotazione della
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario  di  cui
all'articolo 4-ter  del  citato  decreto-legge  n.  32  del  2019  e'
incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1  e  2,  pari  a
1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno  2023,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
Commissione e' composta dal Presidente del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici o da un suo  delegato,  che  la  presiede,  da  sette
esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore  dei
lavori  pubblici,  da  due   rappresentanti   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili designati dal  Ministro,
da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali,  da  tre
rappresentanti del Ministero dell'interno designati  dal  Ministro  e
scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da
un rappresentante del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   da   un   magistrato
amministrativo, da un magistrato contabile e  da  un  avvocato  dello
Stato, designati secondo le modalita' individuate  dagli  ordinamenti
di rispettiva appartenenza»; 
      2) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
        «11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e  funzioni,  la
Commissione  puo'  promuovere  attivita'   di   studio,   ricerca   e
sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza
delle gallerie»; 
    b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 10-bis (Disciplina  del  processo  di  adeguamento  delle
gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza  di  cui
all'articolo 3).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  un  tempestivo  ed
efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi  di  sicurezza
di cui all'articolo 3 delle  gallerie  aperte  al  traffico,  per  le
quali, alla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,
non e' stata richiesta la messa  in  servizio  secondo  la  procedura
prevista dall'allegato 4, i  Gestori,  entro  il  31  dicembre  2021,
trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza  alla
Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione  dei
lavori. 
      2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della  rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T),  come  definita  dal  regolamento
(UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11
dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione,  per  ciascuna
galleria, entro il 30  giugno  2023,  il  progetto  della  sicurezza,
corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori. 
      3.  Il  livello  di  definizione   tecnica   degli   interventi
strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza  di
cui ai commi  1  e  2  deve  essere  almeno  quello  di  un  progetto
definitivo  ai  sensi  dell'articolo  23  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  e
comunque tale da: 
        a) individuare gli aspetti qualitativi e  quantitativi  degli
interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali  e  i  requisiti
prestazionali di opere e impianti; 
        b) consentire la valutazione dell'idoneita' delle  specifiche
scelte progettuali adottate, in  relazione  ai  requisiti  minimi  di
sicurezza di cui all'allegato 2. 
      4. Entro sessanta  giorni  dalla  presentazione  da  parte  del
Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua
valutazione  e  all'eventuale   approvazione,   anche   mediante   la
formulazione di specifiche prescrizioni. 
      5. In relazione  al  progetto  della  sicurezza  approvato,  il
Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta  di
messa in servizio, secondo la  procedura  prevista  dall'allegato  4,
entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma
2, entro il 30 giugno 2027. 
      6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di  cui  al
comma 5, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla  galleria,
entro sessanta giorni  dalla  presentazione  da  parte  del  Gestore,
autorizza  la  messa  in  servizio  della  galleria  impartendo,  ove
necessario, specifici  prescrizioni  e  adempimenti,  anche  mediante
eventuali limitazioni all'esercizio. 
      7. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione e fino alla richiesta di messa in  servizio  di  cui  al
comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla  Commissione  e  al
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  il
controllo delle attivita' finalizzate all'adeguamento ai requisiti di
cui all'articolo 3, nonche' dell'attuazione delle misure di sicurezza
temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto
semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni
anno. 
      8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene: 
        a) lo  stato  di  avanzamento  delle  attivita'  relative  al
processo di adeguamento delle gallerie alle misure  di  sicurezza  di
cui  all'articolo  3,  che  evidenzi  l'avanzamento  effettivo  delle
attivita' rispetto a quello programmato nel progetto della  sicurezza
di cui ai commi l e 2 del presente articolo; 
        b) le risultanze del monitoraggio funzionale  delle  gallerie
svolto mediante  adeguati  sistemi  di  controllo,  anche  alla  luce
dell'adozione delle misure di  sicurezza  temporanee  minime  di  cui
all'articolo 10-ter; 
        c) le eventuali  variazioni  nell'adozione  delle  misure  di
sicurezza temporanee minime di cui  all'articolo  10-ter,  alla  luce
della progressiva realizzazione e del collaudo delle  opere  e  degli
impianti; 
        d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale  rappresentante
del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal
Responsabile della sicurezza e dall'esperto  qualificato  di  cui  al
punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla  corretta  adozione  e  alla
perdurante idoneita', sotto il profilo della sicurezza, delle  misure
di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter. 
      9. In  caso  di  ritardi  nel  processo  di  adeguamento  delle
gallerie ai requisiti di cui  all'articolo  3,  la  Commissione  puo'
proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti
di adottare le necessarie azioni e  misure  correttive.  In  caso  di
mancata presentazione della richiesta di messa in servizio di cui  al
comma 5, le prefetture -  uffici  territoriali  del  Governo  possono
disporre sospensioni dell'esercizio,  con  indicazione  di  eventuali
percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto
a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter. 
      10.   Le   informazioni   concernenti,   in   particolare,   il
cronoprogramma delle  opere  ed  in  generale  l'avanzamento  fisico,
finanziario e procedurale delle stesse sono desunte  dal  sistema  di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
      Art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento
delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di
cui all'articolo 3). - 1. Fino al rilascio  dell'autorizzazione  alla
messa in servizio di cui all'articolo 10-bis,  comma  6,  il  Gestore
provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta  al  traffico,  le
misure di sicurezza temporanee minime. 
      2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,  comma  10,  la
Commissione puo' disporre ulteriori  limitazioni  dell'esercizio  nei
casi di: 
        a) inadempienza alle misure di sicurezza  temporanee  minime,
accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12; 
        b)  omessa  trasmissione  o  trasmissione  incompleta   delle
dichiarazioni  relative  all'adozione  delle  misure   di   sicurezza
temporanee minime ovvero delle  dichiarazioni  relative  ai  rapporti
semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8»; 
    c) all'articolo 16: 
      1) dopo il comma l e' inserito il seguente: 
      «1-bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da centomila euro  a  trecentomila  euro  il  Gestore  che
ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo  10-bis,  comma
5, entro i termini ivi previsti»; 
      2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  definite  le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1,
1-bis, 2 e 3». 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili si provvede  all'aggiornamento  e  all'adeguamento  degli
allegati  al  decreto  legislativo  5  ottobre  2006,  n.   264,   in
conformità a quanto previsto dal comma 4. )) 

 


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