IN POCHE PAROLE
Cosa devono pagare le stazioni appaltanti, gli operatori economici e le SOA a favore dell’ANAC dal 1 gennaio 2023 e dal 1 aprile 2023.
Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022
Delibera ANAC n. 214 del 27 aprile 2022
Per coprire, per l’anno 2023, i costi di funzionamento, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione del 20 dicembre 2022, ha determinato l’importo dei contributi dovuti dalle stazioni appaltanti, dagli operatori economici e dalle SOA, dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 e dal 1 aprile 2023.
In particolare, dal 1° aprile 2023, fermo restando l’esenzione per gli appalti fino a 40.000, sono previsti aumenti, differenziati per fasce di valore del contratto, che gravano in misura superiore sui bilanci delle stazioni appaltanti. La rimodulazione della contribuzione agevola la partecipazione degli operatori economici alle procedure di scelta del contraente con valore massimo stimato dell’appalto inferiore a 500.000 di euro.
Si ricorda che le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV, emesso dall’ANAC, con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per le procedure attivate nel periodo. Mentre gli operatori economici devono pagare, attraverso il portale dei pagamenti dell’ANAC, per essere ammessi a ciascuna procedura di selezione.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.
Su quest’ultimo punto si annota che , secondo il prevalente orientamento del Consiglio di Stato, il mancato pagamento del contributo ANAC comporta l’esclusione dalla gara ed è insuscettibile di soccorso istruttorio tutte le volte in cui ciò sia previsto dal bando e purché, come avvenuto nel caso ora in esame, l’omissione sia consistita nel mancato pagamento del contributo stesso e non, invece, nella sola mancata produzione della ricevuta comprovante un pagamento, invece, tempestivamente effettuato (così TAR Cagliari sent. 18.01.2023, n. 14; Cons. St. Sez. IV, sent. 23 aprile 2021, n. 3288).
Dal 1à aprile 2023 la contribuzione è così determinata:
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA |
QUOTA STAZIONI APPALTANTI |
QUOTA OPERATORI ECONOMICI |
Inferiore a Euro 40.000 |
Esente |
Esente |
Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 |
Euro 35 |
Esente |
Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000 |
Euro 250 |
Euro 18 |
Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000 |
Euro 33 |
|
Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000 |
Euro 410 |
Euro 77 |
Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000 |
Euro 90 |
|
Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000 |
Euro 660 |
Euro 165 |
Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000 |
Euro 880 |
Euro 220 |
Uguale o maggiore a Euro 20.000.000 |
Euro 560 |