IN POCHE PAROLE …
Nella Gazzetta Uffiicale del 12 gennaio 2024 la deliberazione per la determinazione per l’anno in corso dei contributi per il finanziamento dell’ANAC , dovuti dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici.
Deliberazione ANAC 610 del 19 dicembre 2023
G.U.R.I. n. 9 del 12 gennaio 2024.
Come previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la delibera n. 610 del 19 dicembre scorso, l’ANAC ha determinato la misura della contribuzione, per l’anno 2024, per il finanziamento delle proprie spese di funzionamento, per la parte non coperta con risorse a carico del bilancio dello Stato.
Soggetti tenuti alla contribuzione
Sono tenuti alla contribuzione, con le modalità e i termini previsti nel provvedimento dell’ANAC:
a) le stazioni appaltanti, di cui all’articolo 1, lettera a), dell’allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023;
b) gli operatori economici, di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti sopra indicate;
c) le società organismo di attestazione (SOA), di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.
Esenzioni
Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture espletate nell’ambito della ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, come individuate con le delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018 e gli affidamenti dei contratti da eseguire all’estero, ai quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192. Nei casi di esonero dal pagamento del contributo, deve essere presentata apposita richiesta con le modalità previste nella delibera dell’ANAC.
Misure dei contributi
La misura della contribuzione a favore dell’ANAC, in vigore dal 1° gennaio 2024, immutata rispetto a quella prevista dalla precedente delibera n. 621/2022 per le gare pubblicate dal 1° aprile 2023, è la seguente:
Importo posto a base di gara |
Quota stazioni appaltanti |
Quota operatori economici |
Inferiore a € 40.000 |
Esente |
Esente |
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 |
€ 35,00 |
Esente |
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 |
€ 250,00 |
€ 18,00 |
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 |
€ 33,00 |
|
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 | € 410,00 |
€ 77,00 |
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 |
€ 90,00 |
|
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 |
€ 660,00 |
€ 165,00 |
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 |
€ 880,00 |
€ 220,00 |
Uguale o maggiore a € 20.000.000 |
€ 560,00 |
Le SOA sono tenute, invece, a versare a favore dell’ANAC un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
Per il versamento del contributo in favore dell’Autorità, si veda anche il servizio sul sito ANAC, “Gestione Contributi Gara”.