Lo scorso 19 febbraio, l’ANAC ha provveduto ad aggiornare le FAQ, disponibili sul proprio sito web in materia di “Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»”.
L’Autorità, in particolare, ha fornito risposta ai seguenti quesiti:
- Come si coordinano le previsioni delle linee guida con l’art. 53 comma 23 della legge 388/2000 secondo cui gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (ora articolo 4, commi 2, 3 e 4, decreto legislativo n. 165 del 2001), e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale?
- Il soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2., lettera b), della Linea Guida n. 3 può svolgere anche le funzioni di RUP per gli affidamenti di valore inferiore ai 150.000, 00 euro di cui all’art. 4.2., lettera a) della citata Linea guida?