L’A.N.AC. informa le autorità competenti di non potersi esimere dal dare applicazione alle disposizioni del DL n. 66/2014 sul divieto di rilascio del codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi senza ricorrere alle unioni, ad appositi accordi consortili o alle province.
L’autorità segnala quindi l’urgenza di un intervento normativo ad hoc che disponga la proroga dei termini fissati dal DL n. 66 secondo quanto convenuto dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 10 luglio u.s.
Nei giorni scorsi l’A.N.AC. era altresì intervenuta, a fini chiarificatori, sulle modalità di trasmissione delle varianti in corso d’opera a norma dell’art. 37 DL n. 90/2014, precisando la documentazione che, unitamente all’indicazione del CIG, ciascuna stazione appaltante deve inviare, ovvero:
- relazione del responsabile del procedimento;
- quadro comparativo di variante;
- atto di validazione;
- provvedimento definitivo di approvazione;
Rimane aperta la possibilità di fornire una più ampia documentazione progettuale, qualora l’Autorità lo ritenesse necessario.