Con sentenza n. 21947 depositata il 25 settembre 2013, la sezione II civile della suprema Corte di Cassazione ha affermato che il Condono edilizio non incide nei rapporti fra privati, non altera la normativa applicabile e non priva il terzo, interessato dalla violazione delle norme urbanistiche e edilizie, della possibilità di richiedere l’abbattimento o l’arretramento dell’opera illegittima.

In particolare, i giudici del Palazzaccio hanno chiarito che “in tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell’art. 873 c.c., i provvedimenti amministrativi concessori o di sanatoria edilizia, esplicando i loro effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privato costruttore, non hanno incidenza nel rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall’art. 872 c.c. per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici”.

Peraltro, su un piano più ampio, è stato statuito (cfr. Cass. n. 2658 del 1999 e Cass. n. 992 del 2008) che la sanatoria prevista dagli artt. 31 e seguenti della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (cosiddetto condono edilizio) e quella rilasciata ai sensi dell’art. 13 della medesima legge n. 47 del 1985, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, non valgono a mutare la normativa in concreto applicabile e non privano il proprietario del fondo contiguo leso dalla violazione delle norme urbanistiche edilizie, del diritto di chiedere ed ottenere l’abbattimento o l’arretramento dell’opera illegittima”.


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