Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4020 del 28 luglio 2014, chiarisce che la sospensione dei lavori per fatti estranei alla volontà del titolare della concessione edilizia costituisce fatto interruttivo dei termini di esecuzione delle opere.

Il termine di ultimazione dei lavori deve ritenersi, infatti, interrotto o sospeso in presenza di un factum principis che determini un impedimento assoluto alla loro esecuzione, casistica nella quale rientra anche la sospensione lavori disposta dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 1171 c.c. per denunzia di nuova opera o di danno temuto (cfr., per tutte, Cons. stato, sez. V, 3 febbraio 2000, n. 597; 30 settembre 1998, n. 1354; 23 novembre 1996, n. 1414; 12 dicembre 1988, n. 885; 24 maggio 1988, n. 350).


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