Il Dipartimento della Funzione pubblica – UORCC.PA – con la molto attesa “circolare” del 19 giugno 2014, interviene sulla sorte dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 90 TUEL n. 267/2000 e di quelli dirigenziali ex art. 110 dello stesso TUEL dopo la scadenza del mandato elettivo e nel periodo di speciale prorogatio ex legge 56/2014 del presidente e della giunta per l’ordinaria amministrazione nei limiti della gestione provvisoria e per gli atti urgenti e indifferibili.

La Funzione Pubblica, nel rispondere a due quesiti della Provincia di Firenze, chiarisce, innanzitutto, la differenza fra i contratti del personale esterno assegnato agli uffici di supporto degli organi d’indirizzo politco (art. 90 TUEL) e i contratti dirigenziali a tempo determinato (art. 110 TUEL), accumunati fra loro “solo sotto l’aspetto della dipendenza della durata del mandato dell’organo di direzione politica“.

Precisa poi:

a) che i contratti dirigenziali (art. 110, comma 1, TUEL) sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014 e possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2014, a discrezione dell’amministrazione,  se sussistono i presupposti del fabbisogno e della necessità di assicurare servizi essenziali, in base alla disciplina speciale dell’art. 2, comma 8 – bis, del decreto – legge n. 101 del 2013 e ai chiarimenti della circolare n. 5/2013  dello stesso Dipartimento della Funzione Pubblica (a mente del quale, appunto, nelle more del completamento del processo di riforma delle province, i contratti dirigenziali in essere alla data del decreto, nel rispetto del patto di stabilità e delle norme sul contenimento della spesa del personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salvo motivata proroga in caso di  fabbisogno e di esigenza di assicurare la prestazione di servizi essenziali, con la precisazione che il differimento alla  scadenza non costituisce un nuovo contratto ma solo prosecuzione dell’efficacia del contratto vigente);

b) che la suddetta disposizione trova applicazione solo in caso di contratti dirigenziali conferiti in base all’art. 110 comma 1 del TUEL (dirigenti a contratto in posti in dotazione organica) e non anche per quelli attribuiti ai sensi del comma 2 della medesima disposizione normativa (dirigenti a contratto fuori dotazione organica);

c) che i rapporti di lavoro del personale a tempo determinato assegnato agli uffici di supporto degli organi di direzione politica ex art. 90 del TUEL, invece, scadono con la conclusione del mandato elettorale, in mancanza “di una previsione normativa di carattere speciale che disponga diversamente”.

Fin qui tutto chiaro. Peccato, però, che nel finale del parere, la FP, contraddicendo quanto in precedenza affermato, ammette  che gli organi di direzione politica, anche  in regime di prorogatio, possano costituire uffici di supporto seppure con una composizione ridotta in considerazione dei loro minori poteri e funzionalità.

La Funzione Pubblica, nel giungere a conclusioni diverse dalla Sezione Lombardia della Corte dei conti, non spiega come  sia possibile costituire nuovi rapporti di lavoro per il personale da assegnare agli uffici di supporto senza violare i rigorosi vincoli posti, sotto l’aspetto finanziario, alla gestione ordinaria nel regime di prorogatio. Questa deve essere esercitata, infatti, ai sensi dei commi 14 e 82 dell’art. 1 della legge n. 56 solo nei limiti della gestione provvisoria di cui all’art. 163, comma 2, del TUEL.

L’istituto della gestione provvisoria nella discilina del testo uncio degli enti locali permette soltanto:

a)    di assolvere le obbligazioni già assunte, le  obbligazioni derivanti da provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi   speciali tassativamente regolati dalla legge;
b) il  pagamento  delle  spese  di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse;

b)   le sole operazioni necessarie  ad evitare di arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

Precisazioni della Funzione Pubblica poco utili, quinid,  che non “chiariscono” cosa effettivamente si possa o non si possa fare nel regime di prorogatio, rimettendo ogni decisione alla discrezionalità del presidente e della giunta.

Giuseppe Panassidi


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