La circolare n. 18 del 30 luglio 2014 del Ministero del Lavoro fornisce indirizzi interpretativi sulle nuove disposizioni introdotte dal d.l. n. 34-2014 (conv. in l. n. 78-2014) con il quale il legislatore ha modificato la disciplina del contratto a tempo determinato di cui al d.lgs. n. 368-2001 e del contratto di apprendistato ex d.lgs. n. 167-2011.
In tema rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazione si ricorda che il d.lgs. n. 165-2001 (TUPI), all’art. 36 c. 2 rinvia al d. lgs. n. 368-2001 secondo il cui art.4, oggi:
“le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell’arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato”.
In sostanza, rispetto al precedente regime, si passa ora dalla possibilità di una sola proroga fino a cinque (sempre nell’arco dei 36 mesi massimi).
La circolare ribadisce tuttavia come il nuovo istituto trovi applicazione ai soli rapporti di lavoro costituiti a partire dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 34-2014 (21 marzo 2014), salvi gli effetti già prodotti dalle nuove disposizioni.
Da tale assunto deriva quindi che, la P.A. che abbia stipulato contratti a tempo determinato prima di tale data, dovrà continuare ad applicare agli stessi una sola proroga.